Una società di autotrasporti di merci conto terzi documenta con una fattura unica tutte le prestazioni eseguite in ogni mese nei confronti del medesimo cliente. La procedura è la seguente:
- "la società riceve l'incarico tramite posta elettronica o mediante ordini immessi sul portale elettronico;
- le prestazioni vengono svolte in base a contratti-quadro, che disciplinano i reciproci rapporti ed il tariffario;
- ogni singola prestazione è accompagnata da un documento di trasporto o da una lettera di vettura, contenente: numero e data, dati del committente, dati identificativi del vettore, luogo e data di carico/scarico, targa della motrice e/o del rimorchio stradale utilizzati, peso e tipologia del prodotto trasportato;
- tutte le prestazioni eseguite nell'arco di ogni mese nei confronti di uno stesso committente vengono riepilogate in una lista descrittiva, nella quale sono riportate le predette informazioni di dettaglio; detta lista è predisposta dallo stesso committente e trasmessa all'istante mediante posta elettronica nei primi giorni del mese successivo;
- l'istante, riscontrata la correttezza delle informazioni incluse nella predetta lista, emette un'unica fattura elettronica, che riporta nel campo descrittivo la dicitura "Vostro ordine n° ... - Riepilogo trasporti relativi al mese di ... come da vostra lista", che però non viene allegata al file xml, ma conservata in formato cartaceo dal committente e dal prestatore;
- ove l'istante, successivamente alla fatturazione, riscontri di dover incassare ulteriori somme per servizi accessori alle predette prestazioni (quali, ad esempio, gli indennizzi per carichi/scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico scarico, per sosta notturna, ovvero eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato), previa comunicazione al committente e sua accettazione, include le prestazioni accessorie nella prima successiva lista mensile."
L'istante, alla luce di quanto sopra esposto, si è posto i seguenti quesiti:
- è corretto il procedimento di emissione della fattura (emissione fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo all'esecuzione dei trasporti)?
- è corretta la dicitura riportata in fattura con il rinvio alla lista descrittiva? La mancata allegazione della lista descrittiva comporta delle sanzioni?
Risposta Agenzia delle Entrate (Risposta n. 8/2020)
Con le Risposte n. 389 e 528 del 2019 è stato precisato che "per fattura riepilogativa differita si intende la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta". Tenuto conto che per le prestazioni di servizi, l'Iva diventa esigibile nel momento in cui viene pagato il corrispettivi, si ritiene che, nel caso in esame, non sia esatto parlare di fattura differita riepilogativa (il pagamento del corrispettivo avviene successivamente all'emissione della fattura"; "si è, invece, in presenza di una 'fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file' (cfr. la risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019).La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura" (cfr.la risposta ad interpello n. 528 pubblicata il 16 dicembre 2019).
Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, l'amministrazione finanziaria ha stabilito che è corretto indicare nel testo della fattura il rinvio alla lista riepilogativa e che è a discrezione dell'istante decidere se allegare o meno al file xml generato la lista, salvo l'obbligo di garantire la conservazione cartacea o elettronica della stessa. L'istante non ha quindi commesso alcuna violazione.