Il 31/01/2020 scade la comunicazione annuale che i datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 36, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015, devono effettuare nel caso in cui si siano avvalsi di contratti di somministrazione durante l'anno 2019.
Nello specifico, l’utilizzatore deve comunicare alle RSU, ovvero alle RSA, e in mancanza alle organizzazioni sindacali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale quanto segue:
- prima della stipula del contratto di somministrazione (o entro 5 gg. qualora sussistano motivate ragioni di urgenza e necessità): il numero e i motivi della stipula dello stesso;
- ogni 12 mesi: il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Non è necessario indicare il nome dei lavoratori somministrati: la comunicazione è limitata esclusivamente al dato numerico.
La comunicazione annuale deve essere effettuata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento (contratti conclusi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).
La comunicazione potrà avvenire tramite: consegna a mano; raccomandata A/R; posta elettronica certificata (PEC).
Fac simile comunicazione annuale
Su carta intestata dell’azienda utilizzatrice (la comunicazione dovrebbe essere inviata per raccomandata salvo altri accordi presi con i destinatari) Luogo, data Spett.li RSU o RSA o Sigle Sindacali Oggetto: comunicazione di cui all'articolo 36, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015 Con la presente la scrivente azienda ………, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36, c. 3 del Dlgs 81/2015, comunica che, nell’anno 2019 ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione lavoro: 1. Numero…… Contratti di somministrazione 2. Con le seguenti motivazioni: ……… 3. Con le seguenti durate: ……. 4. Per numero …… lavoratori 5. Per le seguenti qualifiche……. Distinti Saluti Firma |
Si ricorda che ....
In caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione (sia preventiva che annuale) è applicabile una sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro.