L’art. 1, comma 629, della legge di Bilancio 2020, prevede una rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito, andando a modificare l’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), aggiungendovi tre nuovi commi.
Rimodulazione degli oneri detraibili IRPEF
Il comma 629 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'art. 15 del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.
Al riguardo si rileva che ai sensi del vigente art. 15 del TUIR, la detrazione degli oneri ivi indicati dall'imposta lorda sui redditi spetta attualmente per l'intero importo.
Il comma 629 integra l'art. 15 del TUIR in modo da ridurre il grado di detraibilità dall'imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
In particolare, viene aggiunto all'art. 15 un comma 3-bis ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020:
- la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.
Viene inoltre aggiunto un comma 3-ter in base al quale, ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR. Tale disposizione introduce pertanto un beneficio, ai fini della detraibilità degli oneri di cui all'art. 15 del TUIR, per i proprietari di un'abitazione e delle relative pertinenze.
Infine, in base al nuovo comma 3-quater, la detrazione continua a spettare per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1, lett. a) e b)), di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter), nonché, in seguito alle modifiche apportate in sede referente, per le spese sanitarie (comma 1, lett. c)).
E’ però necessario, anche nel caso del mutuo prima casa (come, dal 2020, per applicare tutte le altre detrazioni al 19%), che il pagamento avvenga con modalità tracciabili.