Con la risposta all’istanza di interpello n. 505/2019, l’Amministrazione finanziaria si esprime sulle modalità di tassazione della distribuzione di riserve iscritte in bilancio in sede di rivalutazione degli immobili di impresa.
Le riserve erano state costituite da una società a responsabilità limitata che, successivamente si era trasformata in società in accomandita semplice, dando luogo ad un’operazione di “trasformazione societaria regressiva”.
Secondo l’articolo 15, comma 18, del D.l. 185/2008 il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta.
Il predetto saldo, in base alla citata norma, poteva essere “affrancato”, riconoscendo valore fiscale agli importi rivalutati, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Secondo l’articolo 15, comma 19 del D.l. n. 185/2008, nell’ipotesi di distribuzione della riserva non affrancata, essa concorre a formare la base imponibile della società e costituisce utile in capo ai soci.
Nel caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria, il saldo attivo di rivalutazione era stato iscritto nel bilancio di esercizio 2008 in una specifica riserva che la società non aveva affrancato.
Nel 2014, la società istante si era trasformata in società in accomandita semplice.
Dopo la trasformazione, la riserva era stata mantenuta nelle poste di bilancio con apposita descrizione e la società aveva continuato ad adottare il regime di contabilità ordinaria.
L’Amministrazione finanziaria, ribadendo un precedente orientamento, afferma che le riserve in sospensione d’imposta divengono riserve di utili propriamente dette solo nel periodo in cui si verifica la relativa distribuzione e devono, quindi, considerarsi formate, ai fini fiscali, con utili prodotti nella medesima annualità.
Nel caso in esame, le riserve da rivalutazione si considerano formate nell’anno 2018, in cui era applicabile la disciplina fiscale prevista per le società di persone commerciali.
In base all’articolo 170, comma 4 del TUIR, in caso di trasformazione regressiva, le riserve di utili costituite prima della trasformazione, sono imputate ai soci:
- nell’anno in cui sono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, qualora dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- oppure, nell’anno successivo alla trasformazione, qualora non siano iscritte in bilancio o lo siano senza la predetta indicazione.
Secondo il parere ministeriale, in seguito alla trasformazione regressiva, le riserve in sospensione d’imposta già costituite, che conservano nei bilanci successivi l’indicazione della loro origine, sono imponibili nel periodo d’imposta in cui le riserve sono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite.
Sono applicabili, nel caso di specie, le regole fiscali previste per le società di persone e non, viceversa, quelle previste per la tassazione dei dividendi distribuiti da società di capitali ai propri soci.