Una società ha presentato richiesta d'interpello per capire se, in qualità di sostituto d'imposta, debba o meno effettuare la ritenuta d'acconto sui compensi per diritti d'autore, connessi all'attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario.
Con la pubblicazione della Risposta n. 517, l'amministrazione finanziaria ha affermato che la società, in qualità di sostituto d'imposta, "non deve effettuare alcuna ritenuta d'acconto sui compensi per diritti d'autore effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario".
La Circolare 9/E/2019 ha, infatti, chiarito che:
- i proventi derivanti da diritti d'autore, se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, concorrono alla verifica del limite dei 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario;
- per la definizione dell'importo del provento soggetto a tassazione valgono, però, le regole di tassazione utilizzate per l'Irpef (art. 54 del Tuir)
L'art. 54 del Tuir prevede che l'importo del provento tassato si determini da una riduzione del 25% a titolo di riduzione forfetaria dei costi, ovvero del 40% nel caso in cui si tratti di compensi percepiti da soggetti con meno di 35 anni.
Quindi, per il professionista in regime forfetario, il compenso, se correlato all'attività di lavoro autonomo, è sottoposto a imposta sostitutiva, ma viene determinato sulle basi delle regole dettate dalla normativa Irpef; l'Agenzia delle Entrate sottolinea infatti che "i proventi derivanti dalla cessione del diritto d'autore e l'attività di lavoro autonomo svolta, i proventi dovranno, da un lato, concorrere alla verifica del limite di 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario e, dall'altro lato, saranno assoggettati all'imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65, con le particolarità che le aliquote di abbattimento forfetario dei costi saranno quelle previste dall'articolo 54, comma 8, del TUIR."
La società, dal canto suo, non deve effettuare alcuna ritenuta d'acconto ma deve acquisire dal professionista una dichiarazione che attesti che i compensi percepiti per i diritti d'autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime forfetario.