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Ecobonus e Sismabonus: ecco i codici tributo per i cessionari

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Ecobonus e Sismabonus: ecco i codici tributo per i cessionari

giovedì, 21 novembre 2019

L'art. 10 del Dl 34/2019, convertito nella Legge 58/2019 ha apportato delle significative modifiche a:

  • Ecobonus: incentivo per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • Sismabonus: incentivi per la riduzione del rischio sismico

"I commi 1 e 2 del citato articolo 10 inseriscono, rispettivamente, i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari."

Il fornitore potrà, dunque, decidere se:

  • utilizzare il credito a lui ceduto su opzione mediante compensazione su Modello F24 in quote costanti per 5 anni, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il beneficiario della detrazione a dato comunicazione dell'esercizio dell'opzione all'amministrazione finanziaria;
  • cedere ad un terzo soggetto il credito (no istituti di credito ed intermediari finanziari)

Il comma 3 ter del citato art 10 prevede che "i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi." Anche in questo caso, il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Il Provvedimento 660057 del 31 luglio 2019 ha definito le modalità applicative delle opzioni (sconto/ cessione) che il beneficiario può applicare in ambito di interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Con la pubblicazione delle Risoluzioni 94/E e 96/E sono stati comunicati i codici tributo da utilizzare qui di seguito elencati: tutti i codici tributo dovranno essere esposti nella colonna "Erario", colonna "importi a credito compensati" (nel caso di riversamento del credito compensato da parte del contribuente/cessionario la colonna da utilizzare è quella degli "importi a debito versati").

Codici tributo recupero sconto 

I codici tributo sono i seguenti:

  • “6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
  • “6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.

Attenzione! Affinchè i crediti siano utilizzabili è necessario che il fornitore confermi l'esercizio dell'opzione effettuata dal beneficiario ed attesti la reale effettuazione dello sconto tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale dell'Agenzia delle Entrate. 

La Risoluzione 96/E/2019 precisa "che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 è indicato l’anno in cui è utilizzabile la quota del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per gli sconti praticati nel 2019, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità".

Codici tributo utilizzo credito ceduto

Già istituiti con Risoluzione 58/E/2018, i codici tributi sono così rinominati:

  • “6890” denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto - art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 2019”;
  • “6891” denominato “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.

Attenzione! Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La Risoluzione 94/E/2019 precisa che "nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità".

 

 

 

 

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