In merito al trattamento fiscale applicabile in caso di eliminazione di attività rivelatesi inesistenti, l’Agenzia Entrate ha chiarito con la Risposta ad interpello 10 ottobre 2019, n. 407, che i plusvalori inesistenti, contabilizzati in bilancio e corretti secondo le regole previste dal Principio Contabile OIC 29 per la correzione degli errori, possono dar luogo a una simmetrica variazione in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è divenuta certa la loro inesistenza.
Il quesito
Una società esercente attività di holding industriale, ha contabilizzato nel corso degli anni proventi ed attività finanziarie (acquistate mediante l'utilizzo di detti proventi) in realtà inesistenti, sulla base di documentazione bancaria che, nel corso dell'esercizio 2018, ha scoperto essere stata contraffatta.
Tale circostanza ha determinato conseguenze rilevanti sul bilancio relativo al predetto esercizio 2018, trattate dall'istante ottemperando alle regole previste dal Principio Contabile OIC 29 (il principio contabile relativo al trattamento delle variazione dei principi contabili, delle stime, correzione degli errori e degli eventi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio incidenti sulla veridicità e correttezza del bilancio), per la correzione degli errori. La società ha provveduto a stornare le attività finanziarie inesistenti frutto degli altrettanto inesistenti proventi (in avere) con contropartita (in dare) la riserva di utili portati a nuovo, senza transitare da conto economico (paragrafo 48 OIC 29).
La soluzione dell’Agenzia Entrate
Nella risposta all’interpello in oggetto, l'Amministrazione finanziaria, ha a tal fine richiamato le seguenti disposizioni del D.P.R. n. 917/1986:
- l’art. 101, comma 4, in base al quale “si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87”;
- l’art. 109, comma 4, secondo periodo, secondo cui “si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa”.
Sostanzialmente, l’importo corrispondente alla correzione assume rilevanza fiscale come sopravvenienza passiva nel periodo d’imposta in cui la correzione viene operata (nella specie, si tratta dell’esercizio in cui l’impresa si è accorta dell’errore e ha presentato denuncia alla A.G. competente), attraverso una corrispondente variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, nonostante la mancata imputazione a Conto economico.
Alla luce del combinato disposto delle citate disposizioni del TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto che fino a concorrenza dei proventi inesistenti che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, la società istante possa effettuare una simmetrica variazione in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2018 in cui è divenuta certa l'inesistenza dei proventi contabilizzati.
Conseguentemente, le somme che l'istante dovesse ricevere a titolo di risarcimento del danno costituiranno simmetricamente sopravvenienze attive imponibili.