L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 386, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta compilazione del quadro RW ed ai soggetti interessati dal pagamento dell'IVAFE, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, dovuta a partire dall'anno 2012, secondo quanto disposto dalla legge 214/2011 e successive modifiche.
Monitoraggio fiscale
La legge 227/1990 ha stabilito che le "le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale, attraverso l'indicazione dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi".
Per attività estere di natura finanziaria sottoposte all'obbligo di monitoraggio s'intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Tali attività debbono essere sempre inserite nel quadro RW.
Gli importi in valuta estera debbono essere indicati in euro (vedi Provvedimento Ade emanato ai fini dell'individuazione dei cambi mensili).
IVAFE
Tale imposta si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, in maniera differenziata sul valore dei:
- prodotti finanziari;
- conti correnti;
- libretti di risparmio
detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia.
Per poter definire l'ambito di individuazione dei prodotti finanziari è necessario far riferimento all'elenco disposto dall'art. 1 del D Lgs. 58/1998 del TUF; rientrano in particolare "gli strumenti finanziari e ogni altra forma d'investimento di natura finanziaria".
I principali strumenti finanziari, così come stabilito dalla norma, sono:
- valori mobiliari (categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato di capitali);
- strumenti del mercato monetario;
- quote di un organismo d'investimento collettivo del risparmio;
- contratti di opzione, contratti future/swap, accordi per futuri scambi d'interesse
Si deduce, pertanto, che, se l'investimento è qualificabile come prodotto finanziario (strumento negoziabile nel mercato dei capitali), è soggetto ad IVAFE; in caso contrario il contribuente dovrà adempiere esclusivamente agli obblighi di monitoraggio fiscale, che consiste nel barrare l'apposita casella nel quadro RW.
Si ricorda che...
L'IVAFE dovuta per i prodotti finanziari ammonta al 2 per mille (valore a fine anno rapportato alla quota ed a periodo di possesso), mentre sui conti correnti/libretti di risparmio è prevista l'applicazione di un importo fisso pari ad euro 34,20 (l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro).