No al contributo minimo soggettivo e il 25% del contributo integrativo calcolato in pensione: sono alcuni vantaggi che la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti riconosce agli iscritti, oltre ad alcuni benefici assistenziali. Andiamo con ordine.
- I dottori commercialisti che si iscrivono per la prima volta alla Cassa con una decorrenza tra il 2017 e il 2021 non sono obbligati al versamento del contributo soggettivo minimo per i primi 3 anni di iscrizione. Il contributo soggettivo pertanto è pari al 12% del reddito (aliquota che, a scelta, può arrivare fino al 100%). È data comunque la possibilità di versare un contributo soggettivo pari a quello minimo, nei casi in cui l’applicazione dell’aliquota massima del 100% al reddito determini un contributo soggettivo inferiore a quello minimo: ciò per consentire subito la costruzione di un maggior montante contributivo.
Inoltre i dottori commercialisti che si iscrivono alla Cassa non avendo ancora 35 anni non devono versare per i primi 3 anni di iscrizione neanche la contribuzione integrativa minima. - Ai fini pensionistici la Cassa riconosce sul montante contributivo un maggiore contributo rispetto a quello versato, con un sistema di premialità che cresce al crescere dell’aliquota di contribuzione soggettiva scelta. Tale premialità è applicata in misura intera per gli iscritti dal 2004 e proporzionalmente ridotta per chi è iscritto in data antecedente. Sempre al fine di incrementare l’adeguatezza delle pensioni calcolate con il metodo contributivo dal 2012 al 2022 la Cassa riconosce sui montanti contributivi il 25% del contributo integrativo dovuto e versato dall’iscritto in misura intera per gli iscritti dal 2004 e proporzionalmente ridotta per chi è iscritto in data antecedente, al pari di quanto avviene per la premialità applicata sul contributo soggettivo.
- L’iscritto può avere subito diversi benefici, tra cui: la polizza sanitaria gratuita, il contributo a sostegno della maternità (riservato alle neomamme) che si aggiunge all’indennità di maternità generale, le borse di studio per gli iscritti e i loro figli che frequentano con profitto scuole, istituti ed università, gli interventi economici previsti in caso d’ interruzione dell’attività professionale per malattia o infortunio o al verificarsi di avvenimenti straordinari che mettono in difficoltà economiche l’iscritto.
E ancora: contributi previsti in caso di figli portatori di handicap o malattie invalidanti; assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori domestici; spese sostenute per il soggiorno in case di riposo o istituti di ricovero; contributo per ogni orfano dell’iscritto dall’età prescolare fino al 26° anno di età se studente.