Sono titolari del diritto al riscatto gli iscritti all’assicurazione generale INPS dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata. Tre condizioni sono richieste agli interessati: 1) non devono avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; 2) non essere titolari di pensione in qualsiasi gestione obbligatoria; 3) avere versato almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla domanda.
Per stabilire l’inesistenza di contributi ante 1966 l’INPS controlla qualsiasi tipo di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati.
L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto – valido ai fini della misura e del diritto a pensione – nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019. Per individuare il primo e l’ultimo contributo si prendono a riferimento le sole gestioni sopra indicate, escluse però le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.
Se l’interessato ha la posizione assicurativa in più regimi previdenziali, il riscatto può essere chiesto in uno qualsiasi di essi. Il periodo da ammettere a riscatto – che viene parificato a quello di lavoro – non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).