L’INPS è autorizzato ha effettuare visite mediche di controllo dello stato di salute dei militari di Stato, ma solo dietro richiesta delle singole amministrazioni pubbliche; ma non può svilupparle d’ufficio. Questo solo per una questione organizzativo-burocratica, in quanto il personale in questione non deve trasmettere il certificato di malattia in forma telematica, essendo ancora rimasto a quella cartacea. E quindi l’INPS non può recepirlo. Perciò i certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’INPS, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono i controlli circa la loro validità.
Per le visite fiscali l’INPS ha approntato un Polo unico e a esso è iscritto anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo ha confermato la Ragioneria generale dello Stato, che si è riservata ulteriori approfondimenti sulla esclusione di tale personale dall’obbligo della certificazione telematica di malattia.
Le visite effettivamente eseguite dall’INPS non determineranno per il momento l’emissione di fattura elettronica e le relative spese resteranno a carico dell’Istituto a valere sugli stanziamenti e finanziamenti previsti dalla normativa.
Pertanto, d’ora innanzi, per il personale dipendente appartenente ai ruoli sopra indicati i datori di lavoro, in caso di assenze dal servizio per malattia, possono richiedere visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico inps della medicina fiscale e senza oneri a loro carico.