Il 1° luglio 2019 segna la data di avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i contribuenti con volume d’affari (2018) superiore a 400.000 euro (dal 1° gennaio 2020 l’obbligo decorrerà per tutti salvo le eccezioni previste con decreto ministeriale del 10 maggio 2019).
A ridosso del primo avvio dell’obbligo, numerose e rilevanti sono le novità intervenute soprattutto sotto il profilo sanzionatorio e dettate da:
- conversione in legge n. 58 del 28 giugno 2019 del decreto-legge crescita n. 34 del 2019;
- pubblicazione, a commento delle novità, della Circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 a cura dell’Agenzia delle entrate;
- rilascio il 28 giugno 2019 delle nuove specifiche tecniche sulla memorizzazione e trasmissione;
- attivazione del servizio di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante un servizio web (alternativo a RT e Server-RT) messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
In particolare, con riguardo alla sanatoria:
1. i corrispettivi telematici, una volta memorizzati con RT o Server-RT, potranno essere inviati entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (e cioè della cessione o della prestazione)
2. è prevista una moratoria sanzionatoria di 6 mesi (che di fatto costituisce una vera e propria proroga del termine iniziale del nuovo adempimento) consistente nella disapplicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 comma 6 del Dlgs 127/2015 per il I° semestre di introduzione dell’obbligo, a condizione che il contribuente trasmetta i dati all’Agenzia delle Entrate entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione rispettando pur sempre i termini ordinari previsti per la liquidazione dell’imposta. E' questa questo il chiarimento della circolare 15/E /2019 del 29 giugno
Quindi pur rispettando i termini di liquidazione periodica dell’imposta, chi non ha ancora attivato al 1° luglio 2019 i registratori telematici così come coloro che alla medesima scadenza li hanno attivati, potrà provvedere a certificare i corrispettivi memorizzando gli stessi con i registratori di cassa già in uso ovvero con l’emissione di ricevute fiscali a condizione che il contribuente obbligato:
a) memorizzi giornalmente i corrispettivi. La memorizzazione può avvenire, per chi non ha attivato ancora il RT, con l’utilizzo dei registratori di cassa già in uso ovvero con l’utilizzo di ricevute fiscali; al contrario per chi ha attivato gli RT la memorizzazione avviene direttamente con il registratore telematico;
b) trasmetta i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La trasmissione deve avvenire con le modalità fissate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.
SCONTRINI TELMATICI REGOLE GENERALI E MORATORIA SANZIONI |
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MORATORIA SANZIONATORIA i SEMEMSTRE DELL’OBBLIGO
OVVERO
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EFFETTI DELLA MORATORIA: non applicazione delle sanzioni art. 2 comma 6 Dlgs 127/2015 se: Memorizzazione - Coloro che dopo il I luglio ovvero dopo il 1 gennaio 2020 non hanno potuto attivare il Registratore telematico memorizzano giornalmente i corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. - Coloro che hanno attivato i registratori telematici memorizzano i dati giornalmente con gli RT Trasmissione dei dati: - Trasmettono i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - Con le modalità fissate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate Obblighi per i soggetti in moratoria: - Rilascio al cliente di uno scontrino o di una ricevuta fiscale - Obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del RT - Obbligo di liquidazione dell’Iva periodica nei termini ordinari
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