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Trattamento degli utili provenienti da una stabile organizzazione di una partecipata estera

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Trattamento degli utili provenienti da una stabile organizzazione di una partecipata estera

lunedì, 03 giugno 2019

Il trattamento fiscale dei dividendi esteri provenienti da società residenti in uno Stato UE o extra UE con regime ordinario è in tutto e per tutto corrispondente a quello previsto per i dividendi “domestici” rinvenienti dalla partecipazione in soggetti IRES, che attualmente prevede una detassazione pari al 95% degli utili percepiti.

Quando invece la partecipata estera è localizzata in un paradiso fiscale scatta di regola la tassazione integrale degli utili percepiti, a meno che il socio residente non sia in grado di dimostrare, anche attraverso la presentazione di una istanza di interpello, che dal possesso della partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Dal periodo d’imposta 2018 il 50% di tali utili è comunque escluso da tassazione se viene dimostrato l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

Ciò premesso l’Agenzia delle entrate, attraverso il principio di diritto n. 18 del 29 maggio 2019, è intervenuta a chiarire che nel caso in cui la partecipata estera, residente in uno Stato a regime fiscale ordinario, abbia una stabile organizzazione in un Paese a regime fiscale privilegiato, è necessario trattare autonomamente gli utili prodotti dalla partecipata direttamente rispetto a quelli prodotti dalla stabile organizzazione al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 89, terzo comma, del TUIR.

I criteri da seguire a tal fine sono quelli già definiti nella risoluzione n. 144/E del 22 novembre 2017 avendo riguardo alla ricostruzione analitica, a fini probatori, degli utili di fonte estera percepiti per il tramite di società intermedie non residenti in Stati a fiscalità privilegiata. 

Resta inteso che laddove la partecipata estera sia qualificabile come entità residente in un Paese a fiscalità privilegiata non è necessario tenere distinti gli utili prodotti dalle sue stabili organizzazioni, e ciò a prescindere dal fatto che le stesse siano localizzate o meno in un paradiso fiscale.

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