L'Agenzia delle Entrate, sulla base di specifico interpello, risponde (Risoluzione 51/E) in materia di applicazione della corretta aliquota Iva nelle cessioni di erbe aromatiche. La risposta non è unica, in quanto le cessioni di erbe e piante aromatiche possono essere soggetti ad aliquote Iva differenti.
Le aliquote applicabili sono il 4%, il 5% ed il 10%.
L'Agenzia delle Entrate, per determinare l'aliquota fa riferimento alle Tabella A, parte IIbis allegata al DPR 633/72 che "elenca tra i beni soggetti ad aliquota al 5% il basilico, il rosmarino, la salvia, l'origano a rametti o sgranato destinati all'alimentazione, le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia. Per le altre piante aromatiche, l'aliquota iva dipende dalla classificazione merceologica effettuata dall'Agenzia delle Dogane e Monopolo".
A titolo esemplificativo e sulla base di quanto stabilito dall'Agenzia delle Dogano si determina:
- il prodotto costituito da erbe aromatiche miste fresche con predominanza di prezzemolo è soggetto ad aliquota iva del 4%;
- il prodotto costituito da erbe aromatiche miste fresche con predominanza di timo ed alloro è soggetto ad aliquota iva del 10%;
- il prodotto costituito da erbe aromatiche miste fresche con predominanza di basilico, salvia e rosmarino è soggetto ad aliquota iva del 5%
Ne consegue che la presenza nella stessa confezione di erbe aromatiche assoggettate ad aliquote differenti comporta l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota iva più elevata, o all'aliquota ordinaria qualora nella confezione siano presenti erbe la cui cessione è assoggettata al aliquota ordinaria.