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Prestazioni INPS da pagare a soggetti irreperibili o senza fissa dimora

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Prestazioni INPS da pagare a soggetti irreperibili o senza fissa dimora

lunedì, 01 aprile 2019

È una persona senza fissa dimora, oppure irreperibile, per cui non è possibile pagarle qualsiasi prestazione previdenziale e assistenziale. Cosa può fare l’INPS? Null’altro che per il momento mettere in “sospensione” il pagamento. La dichiarazione di irreperibilità fatta dai Comuni comporta la perdita del diritto ad alcune prestazioni a sostegno del reddito, se la prestazione è stata già concessa ed è in corso di pagamento, o il mancato riconoscimento, nel caso di nuova domanda.

In materia l’INPS distingue:

  1. prestazioni previdenziali, che normalmente non prevedono tra i requisiti di accesso quello della residenza;
  2. prestazioni assistenziali, che generalmente sono erogate solo ai soggetti residenti nel territorio nazionale.

La residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano costituisce requisito essenziale per poter riconoscere l’assegno di natalità e il bonus asilo nido, per cui c’è la perdita del diritto di fronte alla condizione di “irreperibilità/senza fissa dimora”.

  1. Nel caso del bonus asilo nido la domanda non può essere presa in carico e al soggetto richiedente verrà trasmesso un avviso con la motivazione della mancata acquisizione e l’invito a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici.
  2. Nel caso dell’assegno di natalità la domanda sarà respinta con comunicazione al cittadino richiedente (sul portale INPS e sulla ricevuta della domanda) sia del provvedimento di reiezione, sia dell’invito a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici e a presentare domanda solo dopo aver provveduto.

Per le prestazioni sociali dei Comuni, compete al Comune accertare, in sede di istruttoria della domanda, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra i quali la residenza del richiedente. Perciò per le richieste di pagamento di tali prestazioni rivolte all’INPS, non dovrebbero riscontrarsi situazioni di soggetti irreperibili o senza fissa dimora.

  1. Caso particolare per le prestazioni soggette a “condizionalità” (esempio NASpI e Dis-Coll) per ottenere le quali i disoccupati devono rendere la loro disponibilità e hanno l’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l’impiego. In caso di mancata partecipazione sono previste sanzioni che vanno dalla decurtazione della prestazione fino alla decadenza dalla stessa e dallo stato di disoccupazione.
    Secondo l’Anpal i Centri per l’impiego possono procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della Did online.
    Ne consegue che la situazione di irreperibilità/senza fissa dimora non ostacola il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione.
  2. Per tutti gli altri ammortizzatori sociali la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento del diritto e dei relativi pagamenti. Stiamo parlando di integrazioni salariali, prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, prestazioni di maternità/paternità, congedi parentali e riposi giornalieri, permessi riconosciuti dalla legge 104, congedo straordinario fino a due anni, assegni familiari e assegni per il nucleo familiare, prestazioni di tubercolosi, indennità di malattia e prestazioni per gli assicurati ex Ipsema (marittimi).

In questi casi, se il soggetto risulti “irreperibile” o “senza fissa dimora”, si farà riferimento all’indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda di prestazione. Nel caso dell’indennità di malattia, invece, dal momento che non è prevista alcuna domanda di prestazione, l’indirizzo è quello indicato nel certificato medico.

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