L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 37/E/2019 ha istituito il seguente codice tributo:
- PF99: Violazioni formali- definizione agevolata - art. 9 Dl 119/2018
Tale risoluzione recepisce le direttive in materia di applicazione dell'art. 9, comma 8. del DL 119/2018 pubblicate tramite il Provvedimento del 15 marzo 2018 .
Il suddetto codice tributo potrà essere utilizzato tramite modello F24, nella sezione Erario in corrispondenza della colonna importi a debito versati con indicazione, nel campo anno di riferimento, dell'anno in cui è stata commessa la violazione formale.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che "per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare" nel campo relativo all'anno dovrà essere indicato l'anno in cui è terminato il periodo d'imposta per il quale si procede con la regolarizzazione delle violazioni formali.
in caso di rateizzazione dell'importo, nel campo riservato all'indicazione delle stesse, dovrà essere riportato il numero della rata in pagamento seguito dal numero totale delle rate (es: 0102 - prima rata di 2).
Si ricorda che...
Il Provvedimento del 15 marzo 2019 stabilisce che "Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente".
Non si applica questa tipologia di definizione agevolata:
- alle violazioni formali relative a procedimenti conclusosi prima del 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione;
- alle violazioni formali "oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione".
- agli atti di contestazione emessi in ambito di una procedura di collaborazione volontaria;
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato
La violazione formale si perfeziona con il pagamento, mediante Modello F24, di 200 euro per ogni anno fiscale.
Il versamento potrà essere effettuato anche in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.