L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 17776/2019 recante le disposizioni di attuazione della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1, DL 119/2018, convertito nella Legge 136/2018).
Ambito oggettivo
Possono essere definite integralmente senza applicazione delle sanzioni le violazioni, riferite a ciascun periodo d’imposta, oggetto di processo verbale di constatazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e consegnato entro il 24 ottobre 2018 in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE ed IVA. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta.
Il Provvedimento rileva che "può avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto anche il contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale, fermo restando che l’originaria dichiarazione è considerata comunque omessa. La definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi".
Possono, inoltre, avvalersi della definizione agevolata ex art. 1 Legge 136/2018, i contribuenti nei confronti dei quali sono iniziate attività di controllo in data successiva al 24 ottobre 2018 su violazioni già constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata, mentre non può avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto il contribuente che ha ricevuto, in riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, entro il 24 ottobre 2018.
Ambito temporale
Il Provvedimento stabilisce che la definizione agevolata si applica ai periodi d’imposta oggetto del processo verbale di constatazione per i quali, alla data del 31 dicembre 2018, sono ancora in corso i termini per l’attività di accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Termine prorogato di due anni per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015).
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
Per i periodi d'imposta oggetto di agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione sul cui frontespizio dovrà essere barrata la casella correttiva nei termini, anche nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria.
Il termine ultimo previsto per l'invio è fissato al 31 maggio 2019. Non è previsto l'utilizzo di perdite pregresse a scomputo del maggior imponibile calcolato.
Particolare attenzione per le società che producono redditi in forma associata: una volta presentata la dichiarazione, dovranno fornire in modo tempestivo i dati ai soci di modo che gli stessi possano procedere alla presentazione, sempre entro il 31 maggio 2019, della propria dichiarazione personale, al fine di definire il maggior reddito calcolato per trasparenza.
Termini di versamento delle somme dovute
La definizione agevolata (art. 1, legge 136/2018) si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle maggiori imposte dovute. Il versamento delle somme può essere effettuato in un'unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, oltre interessi. Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Il pagamento dovrà avvenire mediante Modello F24 e non è prevista la possibilità di compensare i tributi.
Definizione agevolata (IVA importazione)
Oggetto della definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1 del decreto sono, inoltre, le violazioni in materia di IVA all’importazione contenute nei processi verbali di constatazione. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, entro il 31 maggio 2019, deve presentare la relativa dichiarazione ed effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione.
Codici tributo per effettuare i versamenti
Con la Risoluzione 8/E/2019, tenuto conto delle indicazioni fornite nel sopracitato Provvedimento, sono stati istituiti i codici tributo utili per effettuare i versamenti dovuti tramite Modello F24.
Sezione Erario
i codici tributo sono i seguenti:
- “PF01” denominato “IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF02” denominato “IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF03” denominato “IVA – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF04” denominato “RITENUTE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF05” denominato “IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF06” denominato “IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF07” denominato “ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF08” denominato “ALTRI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF09” denominato “RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”.
Nel campo Anno di riferimento dovrà essere inserito l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione oggetto di definizione.
In caso di versamento rateale dovrà essere inserito anche il numero della rata in pagamento (es - 0120: rata 1 di 20)
Sezione Regioni
I codici tributi sono i seguenti:
- “PF10” denominato “ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF11” denominato “IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”.
Sarà necessario indicare nel campo codice regione il codice relativo alla Regione a cui si riferisce il versamento.
Nel campo Anno di riferimento dovrà essere inserito l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione oggetto di definizione.
In caso di versamento rateale dovrà essere inserito anche il numero della rata in pagamento (es - 0120: rata 1 di 20)
Sezione tributi locali
Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
- “PF12” denominato “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”
Sarà necessario indicare nel campo codice comune/ente il codice catastale relativo al Comune a cui si riferisce il versamento.
Nel campo Anno di riferimento dovrà essere inserito l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione oggetto di definizione.
In caso di versamento rateale dovrà essere inserito anche il numero della rata in pagamento (es - 0120: rata 1 di 20)
Sezione INPS
I codici tributo sono i seguenti:
- “PFAC” denominato “CONTRIBUTI ARTIGIANI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PFCP” denominato “CONTRIBUTI COMMERCIANTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PFLP” denominato “CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”.
Nel campo sede dovrà essere indicato il codice INPS della sede competente e nel campo matricola INPS/codice INPS dovrà essere inserito il codice fiscale della persona fisica.