Ampliate le possibilità di riscatto di periodi di servizio da parte del personale delle Forze armate (esercito, aviazione, marina, compresa l’arma dei Carabinieri). Riscatto che deve essere pagato dagli interessati entro 90 giorni dal provvedimento di accettazione dell’Amministrazione in unica soluzione o con rateazione.
Vediamo di che si tratta a proposito degli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo che il D.Lgs. n. 165/1997 concede nel limite massimo complessivo di cinque anni. Decreto che riconosce anche il riscatto dei periodi di servizio “comunque prestato” allo scopo di aumentare il servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere.
È previsto anche che gli aumenti di servizio maturati entro la data del 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni.
Hanno diritto al riscatto:
- il personale in servizio attivo nel ruolo militare;
- i superstiti che hanno diritto alla pensione, con domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di decesso del militare. Non hanno diritto gli ex militari transitati all’impiego civile.
Per periodi di servizio comunque prestati si intendono quelli prevedono la possibilità di riconoscimento di aumenti (riscatto), nel rispetto del limite quinquennale delle maggiorazioni, del periodo di servizio comunque prestato a prescindere dal fatto che il personale militare, nell’espletare tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.
E i servizi riscattabili sono:
- quello calcolabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso;
- il periodo trascorso come allievo presso Enti addestrativi e Accademie militari;
- il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in servizio permanente effettivo (Spe);
- il personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998.
La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica (utilizzando il modulo apposito) all’INPS in tre modi:
- collegandosi direttamente con il computer al sito www.inps.it, a condizione che si abbia il Pin INPS, o una identità Spid, o una carta nazionale dei servizi;
- collegandosi, avendo il pin INPS, con il call-center INPS chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06.164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- rivolgendosi a Patronati o a intermediari dell’INPS, anche se non si ha il Pin.
Le domande di riscatto presentate dai Carabinieri sono di competenza del “Polo INPS” presso la sede di Chieti.
L’onere di riscatto è determinato sulla base delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Se si deve applicare il sistema retributivo, si determinano i coefficienti di calcolo applicando il criterio della riserva matematica.
Se si applicano il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. E per l’esattezza di applica un onere pari al 27% del risultante contributo di riscatto. Questo sconto è dovuto alla legge che applica gli oneri “a titolo in parte oneroso”.
Perché il 27%? La percentuale – spiega l’INPS – deriva dal rapporto tra il contributo previdenziale dovuto dal lavoratore e quello complessivamente dovuto. Infatti:
- fino al 31 dicembre 2006 l’aliquota contributiva totale è pari al 32,95% e l’aliquota a carico del dipendente è pari all’8,75%; pertanto il rapporto tra l’8,75% e il 32,95% è pari al 26,55%, arrotondato al 27%;
- dal 1° gennaio 2007 l’aliquota contributiva totale è pari al 33% e l’aliquota a carico del dipendente è pari all’8,80%; pertanto il rapporto tra l’8,80% e il 33% è pari al 26,66%, arrotondato al 27%.
L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento ovvero in forma rateale, per un numero di rate non superiore a quello dei mesi riscattati, senza alcuna maggiorazione di interessi.