Pensione di invalidità specifica riconosciuta agli iscritti al Fondo Volo. L’INPS chiarisce alcuni aspetti della materia partendo dal dato di fondo per il quale (legge n. 859/1965) hanno diritto alla pensione i lavoratori che: a) hanno un periodo utile di almeno dieci anni di contributi, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo; b) sono divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente; c) risolvano il rapporto di lavoro comportante l’obbligo di iscrizione al Fondo.
La pensione viene assegnata anche se il provvedimento di inidoneità venga preso dopo la fine rapporto di lavoro, ma solo a condizione che il procedimento di accertamento dell’inidoneità al volo: 1) sia iniziato durante il rapporto di lavoro; 2) il rapporto di lavoro sia stato risolto a causa dell’inidoneità al Volo.
Tutto ciò può verificarsi solo quando l’autorità medica competente riconosce l’inidoneità al volo ma non prende una decisione definitiva, rinviando l’esito finale ad una successiva visita (che, in genere, avviene dopo tre o sei mesi dal primo accertamento).
Ebbene, chiarisce INPS, se viene riconosciuto in via definitiva inidoneo per la medesima patologia che ha dato inizio al procedimento, il lavoratore ha diritto alla prestazione di invalidità specifica anche se il rapporto di lavoro sia stato risolto prima del provvedimento finale.
Ovviamente se il rapporto di lavoro termina per cause diverse dall’inidoneità al Volo la pensione di invalidità specifica.