Riconfermata anche per il 2018 la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia (per gli operai a tempo pieno) nella misura dell’11,50%. I datori di lavoro hanno tempo fino al 15 marzo 2019 per presentare la domanda volta al recupero della quota contributiva non dovuta.
L’agevolazione è riconosciuta per l’intero anno 2018 per i datori di lavoro classificati nel settore industria e nel settore artigianato; la riduzione non è ammessa per le aziende che svolgono lavori di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili.
La riduzione si applica solo ai contributi relativi alle assicurazioni minori diversa da quella generale pensionistica (disoccupazione, maternità, malattia, cassa integrazione, ecc.) per i soli operai occupati per 40 ore a settimana. E non viene riconosciuta: 1) per i lavoratori a tempo parziale; 2) sul contributo 0,30% destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; 3) per i lavoratori per i quali sono già applicate specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (esempio: esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato); 4) per i contratti di solidarietà limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
Il beneficio è riconosciuto dall’INPS a condizione che ci siano: a) rispetto delle leggi in materiale di lavoro e legislazione sociale; b) regolarità contributiva attestate dal Durc; c) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali; d) rispetto della leggi sulla materia di retribuzione imponibile; e) esclusione di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente.
Le domande di riduzione per il 2018 vanno inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile nel cassetto previdenziale aziende del sito www.inps.it. In caso di risposta positiva dell’INPS, gli uffici attribuiscono alla posizione contributiva dell’azienda il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019; l’esito sarà visibile entrando nel citato cassetto previdenziale aziende.
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2018. Lo sgravio va esposto nel flusso UniEmens con il codice causale L206 (L207 per il recupero degli arretrati).
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Se la ditta è cessata o sospesa, i datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva devono ricorrere per avere lo sgravio alla procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Tutto ciò avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza febbraio 2019. Si ribadisce: le domande vanno presentate fino al 15 marzo 2019.