Sempre all’ordine del giorno la materia relativa ai furbetti della malattia che ampliano in modo scorretto il periodo delle ferie. A questo proposito ricordiamo che il lavoratore ammalato, tra gli altri obblighi, ha quello di farsi trovare sul posto in cui è ammalato, e indicato sul certificato inviato dal medico, per poter permettere all’INPS di verificare la situazione e confermare o meno lo stato di malattia. E i controlli INPS possono avvenire:
- su richiesta del datore di lavoro;
- direttamente d’ufficio.
La reperibilità riguarda tutti i giorni, compresi quelli festivi e le domeniche:
- mattino: h. 10:00 - 12:00;
- pomeriggio: h. 17:00 - 19:00.
Attenzione però, questo obbligo viene meno in due casi:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- patologie connesse a situazioni di invalidità riconosciute con un grado minimo del 67% di perdita della capacità di lavoro. In questi casi il medico deve inserire nel certificato di malattia particolari riferimenti che permettano di riconoscere il diritto all’esenzione.
L’elenco delle malattie è lungo ma possiamo in sintesi dare qualche indicazione:
- per le malattie patologiche che sono curate con terapie e farmaci salvavita si tratta di:
- emorragie;
- neoplasie maligne;
- insufficienze respiratorie e cardiache;
- trapianti;
- malattie psichiatriche;
- per le malattie che derivano da una situazione in cui la persona è titolare di una pensione di invalidità (civile, INAIL, INPS, guerra) si tratta di:
- Alzheimer;
- demenza;
- cirrosi epatica;
- epatite;
- colite ulcerosa;
- psicosi insufficienza renale;
- cecità.
Ma se noi torniamo un po’ indietro nel tempo ci accorgiamo che non esistono in linea di principio malattie non verificabili. L’INPS ha più volte precisato anche in sede giurisdizionale, che ha sempre il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’INPS di effettuare comunque controlli,sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.
Non è finita, neanche per i datori di lavoro i quali, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’INPS nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.
Ma – è questo è il punto – questa impossibilità per i datori di lavoro di chiedere visite mediche di controllo domiciliare, non esclude che essi possano segnalare, mediante il canale di posta Pec istituzionale, alla struttura INPS territorialmente competente possibili eventi riferiti a lavoratori esentati dalla reperibilità per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della sede INPS valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.