Sospesi gli adempimenti e i versamenti contributivi e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017.
La sospensione opera nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, riguarda anche la quota dei contributi a carico dei dipendenti ed è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni e operanti alla data del 21 agosto 2017, nei comuni sopra citati.
Si tratta dei:
- datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).
La sospensione riguarda solo gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento e i lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’evento. Perciò la sospensione, nei casi di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, riguarda solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori sopra indicati.
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi concessi in fase amministrativa concessi dall’INPS.
Per avere la sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla struttura INPS competente, utilizzando il modello SC93 reperibile nella sezione “tutti i moduli” del sito www.INPS.it.
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”. Per le aziende con dipendenti che versano i contributi con il sistema DM la sospensione riguarda i periodi di paga da settembre 2018 a novembre 2020.
Con le attuali norme entro il 31 gennaio 2021 occorre iniziare il recupero degli adempimenti e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La ripresa dei versamenti può essere rateata fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021.
Entro il 31 gennaio 2021, chiarisce INPS, saranno riavviati i piani di rateazione già concessi e congelati. I contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 gennaio 2021, l’importo delle rate sospese nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020. Viceversa, il versamento delle rate in scadenza dal 1° gennaio 2021, circostanza che può presentarsi solo in caso di rateazione per la quale il Ministero del Lavoro abbia autorizzato il prolungamento delle rate a 36/60, riprenderà secondo le scadenze previste con il piano di ammortamento originariamente comunicato.
Dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020 sono bloccati i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti e le attività di riscossione da parte degli Agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
La sospensione dei termini si applica anche alla riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS. Gli Agenti della riscossione sospenderanno d’ufficio, fino al 31 dicembre 2020, qualsiasi attività relativa al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, e l’INPS fino alla stessa data sospenderà l’emissione di avvisi di addebito.