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I call center devono identificarsi sin dall'inoltro della chiamata: l'AGCOM individua i prefissi per le chiamate promozionali

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I call center devono identificarsi sin dall'inoltro della chiamata: l'AGCOM individua i prefissi per le chiamate promozionali

lunedì, 05 novembre 2018

In base a quanto stabilito dalla legge n. 5/2018 e nel rispetto di quanto fissato dalla normativa in materia di trattamento dati personali, tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e consentire al destinatario della chiamata di opporsi al trattamento dei propri dati personali finalizzato all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


A tal fine, l’art. 2 comma 1 della L. n. 5/2018 concernente “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato” aveva conferito all’AGCOM il compito di individuare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, due codici o prefissi specifici dedicati alle linee chiamanti degli operatori dei call center.
Con delibera n. 156/18/CIR, l’AGCOM ha ottemperato a tale dovere ed ha individuato due prefissi che gli operatori dei call center dovranno utilizzare nelle loro chiamate promozionali destinate ai consumatori; si tratta esattamente del prefisso “0843” e “0844”.
Più in dettaglio, il codice “0843” identifica un distretto fittizio riservato per le comunicazioni finalizzate ad attività statistiche; il codice “0844” identifica un distretto fittizio riservato per le comunicazioni finalizzate a ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

Le numerazioni con tali codici sono utilizzabili sull’intero territorio nazionale.

 

Secondo la delibera, gli operatori esercenti attività di call center non potranno utilizzare i servizi di restrizione del numero da cui origina la chiamata e dovranno necessariamente rendere visibile all’utente l’identificazione della linea chiamante. Gli operatori che svolgono attività di call center mediante chiamate verso numerazioni nazionali fisse o mobili per comunicazioni finalizzate ad attività statistiche, a ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale, che diversamente utilizzano altre numerazioni pur consentite, dovranno assicurare che l'utente possa contattare i numeri chiamati.


Si rammenta che gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.


Spetta all’AGCOM il controllo sul rispetto delle presenti disposizioni e di tutto quanto altro fissato dalla legge n. 5/2018, applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l’AGCOM come Autorità Garante nelle telecomunicazioni.

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