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Le Associazioni di categoria non sono abilitate alla consultazione del Cassetto fiscale

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Le Associazioni di categoria non sono abilitate alla consultazione del Cassetto fiscale

lunedì, 05 novembre 2018

Con la pubblicazione della Risposta n.57 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Associazioni sindacali di categoria che prestano assistenza fiscale ai loro associati non sono soggetti delegati per la consultazione del cassetto fiscale degli stessi associati.

Il cassetto fiscale è un servizio telematico messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate che consente, tramite un Codice PIN, di accedere alle proprie informazioni fiscali, quali:

  • dati anagrafici;
  • dichiarazioni fiscali;
  • modelli F24 e F23 pagati;
  • atti del registro;
  • situazione rimborsi;
  • dati relativi agli studi di settore;
  • comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate quali le lettere di compliance;
  • stato di iscrizioni al VIES

La consultazione del cassetto fiscale può essere delegato a massimo due intermediari secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, DPR 322/98 scegliendo una tra le seguenti possibilità:

  1. comunicazione telematica, tramite Entratel/FiscoOnLine, dei dati dell'intermediario a cui si conferisce delega;
  2. consegna del modello di delega all'intermediario, il quale, tramite canale Entratel, procede ad effettuare la richiesta di autorizzazione per l'accesso al cassetto fiscale del contribuente delegante;
  3. compilazione del modello "Conferimento delega/revoca" e consegna a mano presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La consegna può essere delegata ad un incaricato tramite sottoscrizione di apposita procura.

Tenuto conto che l'Associazione Sindacale, in quanto tale, non è soggetto delegato, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che per gli "adempimenti relativi alla consegna all'ufficio della delega ad un massimo di 2 intermediari di cui art. 3, comma 3, DPR 322/98, il contribuente può conferire procura al dottore commercialista dipendente dell'Associazione, il quale anche autenticare la sottoscrizione al contribuente, a condizione, che lo stesso sia regolarmente iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili".

Si ricorda che

Gli intermediari delegati secondo l'art. 3, comma 3, del DPR 366/98 sono i seguenti:

  1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

 

 

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