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Cassa Integrazione anche per cessazione attività: la domanda dell’azienda dopo l’accordo sindacale

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Cassa Integrazione anche per cessazione attività: la domanda dell’azienda dopo l’accordo sindacale

mercoledì, 31 ottobre 2018

Ridisegnata la cassa integrazione straordinaria (Cigs) nel Decreto Legge che stabilisce le misure urgenti per la città di Genova. Ma le disposizioni Cigs sono di carattere nazionale e prendono in esame la situazione dei lavoratori dipendenti da aziende che hanno cessato o stanno cessando l’attività produttiva in presenza di determinate condizioni. La norma ha previsto:

  1. un allargamento delle possibilità di utilizzo:
    1. quando ci sono concrete prospettive di cessione di attività con conseguente riassorbimento della forza lavoro;
    2. quando è possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, o attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti dalla Regione interessata;
  2. una proroga biennale, per gli anni 2019 e 2020, della norma transitoria relativa alla Cigs per cessazione di attività, già contenuta nel Jobs act usando risorse residue.

La Cigs per cessazione aziendale può essere riconosciuta per un periodo di 12 mesi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, quindi anche per l’anno in corso (per il quale, con la norma precedente, il limite della Cigs per cessazione era pari a 6 mesi) in quanto è entrata in vigore il 29 settembre 2018 (gli accordi specifici con le parti sociali da stipulare presso il Ministero del lavoro possono quindi essere stipulati da questa data). I 12 mesi possono essere concessi sia in deroga alle durate massime di legge per le singole causali, sia in deroga alla durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

La cessazione di attività viene considerata come una specifica ipotesi di crisi aziendale. Le imprese destinatarie sono quelle che hanno cessato o stiano cessando l’attività, anche se in procedura concorsuale, e che stipulino specifico accordo con il sindacato presso il Ministero del lavoro, in tre distinti casi:

  1. azienda che cessi l’attività in presenza di concrete prospettive di cessione;
  2. azienda che cessi l’attività con piano di reindustrializzazione presentato dall’azienda richiedente o da una azienda cessionaria o dal Ministero del lavoro;
  3. azienda che cessi l’attività e i cui lavoratori in esubero siano avviati a specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata.

L’accordo in sede ministeriale deve presentare:

  1. il piano delle sospensioni dei lavoratori ricollegabile alla cessione di attività o alla reindustrializzazione e al programma di politiche attive regionali;
  2. il piano di trasferimento e di riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure gestionali per le eventuali eccedenze di personale.

Attenzione: nell’accordo deve essere accertato che le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire l’intervento.

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