Dal 14 luglio è vietato fare pubblicità anche in maniera indiretta a giochi e scommesse con vincite di denaro e dal primo gennaio 2019 tale divieto si estenderà anche alle sponsorizzazioni realizzate dalle attività di giochi e scommesse in favore di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata.
A stabilirlo è l’art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87.
Con tale disposizione il legislatore si prefigge lo scopo di una maggiore tutela nei confronti del consumatore e di un più forte contrasto alla ludopatia.
Il divieto è riferito alla pubblicità di giochi e scommesse in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e Internet; non si applica alle lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, quindi lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi o da partiti politici e ai loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Sanzioni non inferiori a 50000 euro per ciascuna violazione
La norma fissa pesanti sanzioni pecuniarie per i trasgressori. L’importo della sanzione è pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad euro 50.000. Le sanzioni non sono solo a carico del committente, ma gravano anche sul proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e sull’organizzatore della manifestazione, evento o attività, secondo quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il decreto conferisce all’AGCM il compito di verificare il rispetto della disposizione, di contestare e irrogare la sanzione.
I proventi delle sanzioni amministrative comminate per la violazione della norma saranno destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito con l'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Restano validi per un anno i contratti pubblicitari in corso
Per quanto concerne i contratti pubblicitari in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge, resta applicabile, fino alla loro naturale scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, la normativa precedente.
Da Settembre aumento del PREU
Cambia anche la misura del prelievo erariale unico o PREU sugli apparecchi da gioco (es. le videolottery e le slot machine) che viene fissata, rispettivamente:
- nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e
- nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.