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Il decreto dignità dice stop alla pubblicità per giochi e scommesse

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Il decreto dignità dice stop alla pubblicità per giochi e scommesse

giovedì, 30 agosto 2018

Dal 14 luglio è vietato fare pubblicità anche in maniera indiretta a giochi e scommesse con vincite  di  denaro e dal primo gennaio 2019 tale divieto si estenderà anche alle  sponsorizzazioni  realizzate dalle attività di giochi e scommesse in favore di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e  a tutte le altre forme  di  comunicazione  di  contenuto  promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e  la  sovraimpressione  del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata.
A stabilirlo è l’art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87.

Con tale disposizione il legislatore si prefigge lo scopo di una maggiore tutela nei confronti del consumatore e di un più forte contrasto alla ludopatia.


Il divieto è riferito alla pubblicità di giochi e scommesse in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse  le  manifestazioni sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni  televisive  o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le  pubblicazioni  in genere, le affissioni e Internet; non si applica alle lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º  luglio  2009,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, quindi lotterie, tombole e  pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi  o da partiti politici e  ai  loghi sul gioco sicuro e  responsabile  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei monopoli.   


Sanzioni non inferiori a 50000 euro per ciascuna violazione


La norma fissa pesanti sanzioni pecuniarie per i trasgressori. L’importo della sanzione è pari al 5%  del  valore  della  sponsorizzazione  o  della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad euro 50.000. Le sanzioni non sono solo a carico del committente, ma gravano anche sul proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e sull’organizzatore della  manifestazione,  evento  o attività,  secondo quanto disposto dalla  legge  24  novembre   1981,   n.   689. Il decreto conferisce all’AGCM il compito di verificare il rispetto della disposizione, di contestare e irrogare la sanzione.
 
I proventi delle sanzioni amministrative comminate per la violazione della norma saranno destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito con l'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.   


Restano validi per un anno i contratti pubblicitari in corso

Per quanto concerne i contratti pubblicitari in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge, resta applicabile, fino alla loro naturale scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, la normativa precedente.   


Da Settembre aumento del PREU

Cambia anche la misura del prelievo erariale unico o PREU sugli apparecchi da gioco (es. le videolottery e le slot machine) che viene fissata, rispettivamente:

  • nel  19,25  per  cento  e  nel   6,25   per   cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre  2018 e
  • nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere  dal  1°  maggio 2019.
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