Nel caso in cui, in un determinato comune, sia previsto esclusivamente il servizio di trasporto di persone via acqua, con possibilità di cumulo, in capo alla medesima società, della licenza per l’esercizio del servizio di taxi acqueo e del servizio di noleggio con conducente, è possibile estendere il trattamento di esenzione al servizio di noleggio con conducente se simile a quello di taxi acqueo.
Tale precisazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 50 del 5 luglio 2018, ha per oggetto l’ambito applicativo dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. n. 633/1972 dopo le novità introdotte dalla L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), che limita la detassazione alle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate per via terrestre mediante veicoli da piazza (taxi) e a quelle effettuati per acqua, purché rese con veicoli da piazza, quali taxi acquei, nonché le prestazioni rese a mezzo gondole o motoscafi.
Il quadro normativo di riferimento è completato:
• dal n. 1-ter) nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2017, che considera imponibili, con aliquota ridotta del 5% le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi;
• dal n. 127-novies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che assoggetta a IVA, con aliquota ridotta del 10%, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate, sono da assoggettare a IVA con aliquota del 10%.
Come anticipato, nel caso in cui, in un determinato comune, sia previsto esclusivamente il servizio di trasporto di persone via acqua, con possibilità di cumulo, in capo alla medesima società, della licenza per l’esercizio del servizio di taxi acqueo e del servizio di noleggio con conducente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile estendere il trattamento di esenzione al servizio di noleggio con conducente se simile a quello di taxi acqueo.
Solo in tale ipotesi, infatti, il trasporto acqueo urbano dei passeggeri effettuato mediante il servizio di noleggio con conducente non si troverebbe in una situazione di concorrenza diretta con il medesimo servizio che, se reso per via terra, sarebbe assoggettato a IVA con l’aliquota del 10%, determinando problemi di compatibilità con le disposizioni rilevanti della Direttiva n. 2006/112/UE in materia di IVA, come interpretata dalla Corte di giustizia UE.
L’indicazione dell’Agenzia riguarda esclusivamente la mera attività di noleggio con conducente e non l’utilizzo dei veicoli per servizi di trasporto privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al soddisfacimento di esigenze turistico-ricreative, ivi compresi l’intrattenimento con musica e pasti, l’attività di guida turistica e simili.