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DURF – Verifica dei requisiti

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DURF – Verifica dei requisiti

venerdì, 18 settembre 2026

Con la Risposta a interpello 16 settembre 2026, n. 174, l’Agenzia delle Entrate affronta la verifica del requisito previsto dall’art. 17-bis, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 per il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).

La fattispecie 

Nel caso in trattazione, una società operante nel settore dell’edilizia industriale e tecnico-specialistica, attiva anche nella realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia elettrica e nei comparti petrolchimico, vetrario, cementiero e metallurgico, ha chiarito che le proprie prestazioni non sono riconducibili, in genere, agli appalti ad alta intensità di manodopera di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 (contenente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’IVA, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni)

Tuttavia, alcuni committenti richiedono comunque il certificato come presidio ordinario di conformità contrattuale, indipendentemente dalla concreta presenza dei presupposti applicativi della disciplina.

Il dubbio riguarda, in particolare, il requisito stabilito dall’art. 17-bis, comma 5, lett. a), del D.P.R. n. 241/1997, il quale detta disposizioni riguardo alle ritenute e alle compensazioni applicabili agli appalti e ai subappalti e all’estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera. Per ottenere il DURF, l’impresa deve aver eseguito, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un ammontare complessivo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel medesimo arco temporale.
Nello svolgimento della propria attività, il contribuente rileva con continuità due componenti nella dichiarazione dei redditi delle società. La prima è costituita dalle ritenute d’acconto applicate dagli istituti di credito sugli interessi attivi derivanti da disponibilità bancarie e depositi, indicate nel rigo RN15 del modello Redditi SC; la seconda è rappresentata dal credito per le imposte pagate all’estero sui redditi prodotti nell’ambito di commesse internazionali, riportato nel rigo RN13 e disciplinato dall’art. 165 del TUIR.

Ciò posto, la secietà chiede specificamente:

  • se le ritenute d'acconto subite su interessi attivi (rigo RN15 del Modello Redditi SC), versate all'erario italiano dai sostituti d'imposta e detratte dall'IRES a debito in dichiarazione, possano essere considerate computabili nel numeratore del requisito del 10% quali ''versamenti registrati nel conto fiscale'';
  • se le imposte pagate all'estero ex art. 165 TUIR (rigo RN13 del Modello Redditi SC) debbano ritenersi escluse dal perimetro dei versamenti registrati nel conto fiscale ai fini del requisito del 10%, in ragione del fatto che non transitano nel conto fiscale italiano.

Soluzione delle Entrate

Nella propria soluzione interpretativa, richiamando vari documenti di prassi (Circolare n. 1/E/2020, Risoluzione n. 53/E/2020; Risposta a interpello n. 63/2026), l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le ritenute d'acconto subite su interessi attivi bancari e depositi (confluite nel rigo RN15 del Modello Redditi SC) devono essere incluse nel numeratore del calcolo.

Sebbene il pagamento materiale venga eseguito dall'istituto di credito in qualità di sostituto d'imposta, la somma rappresenta un prelievo tributario effettivo a titolo di IRES anticipata. L'imposta risulta economicamente imputabile al contribuente sostituito, mentre la banca agisce da mero agente di riscossione per conto dell'erario.

Il chiarimento più significativo riguarda tuttavia le imposte pagate all'estero a titolo definitivo da imprese con operatività internazionale.

Al riguardo, l'Agenzia Entrate ha confermato la possibilità di computare il credito d'imposta (rigo RN13 del Modello Redditi SC) fino a concorrenza della quota riconosciuta secondo la normativa sul contrasto alla doppia imposizione.

Nonostante tali somme non transitino direttamente nel conto fiscale italiano (essendo state versate ad autorità fiscali estere), la loro detrazione dall'IRES dovuta in Italia, rappresenta nella sostanza una modalità di versamento dell'imposta. 

L'utilizzo del credito dimostra quindi, per le Entrate, la complessiva affidabilità fiscale della società, giustificando l'inclusione delle somme nel calcolo della quota del 10% utile al rilascio del certificato DURF.

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