Con la risposta n. 116 del 2026, l’Agenzia delle Entrate affronta una questione particolarmente delicata nell'ambito della pianificazione del passaggio generazionale dell'impresa familiare: la possibilità di applicare l'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico delle successioni e donazioni nel caso in cui il disponente trasferisca ai discendenti la sola nuda proprietà delle quote di una società di persone, mantenendo per sé l'usufrutto e, soprattutto, continuando ad esercitare il controllo e la gestione dell'attività.
La posizione assunta dall’Amministrazione è di notevole interesse perché rappresenta una delle prime occasioni nelle quali viene interpretata la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024.
La conclusione cui giunge l’Agenzia è chiara: il beneficio fiscale non può essere riconosciuto quando la struttura negoziale adottata non determina un effettivo trasferimento dell'impresa alla generazione successiva e lascia sostanzialmente immutato il potere decisionale in capo al disponente.
Il caso sottoposto all’Agenzia
La fattispecie prospettata dall'istante era particolarmente articolata e si inseriva nell'ambito di una complessa operazione di riorganizzazione societaria finalizzata alla successiva trasmissione dell'impresa ai figli.
L'imprenditore deteneva il 55 per cento del capitale di una società per azioni, mentre la moglie e i quattro figli possedevano ciascuno il 9 per cento.
Si prospettava, in una prima fase, la modifica dello statuto della società mediante l'introduzione di azioni a voto plurimo, assegnando un peso più forte ad una parte delle partecipazioni detenute dai coniugi.
Un secondo passaggio prevedeva che le partecipazioni nella società operativa venissero conferite in due società in nome collettivo di nuova costituzione, sfruttando il regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR.
Una volta completata la riorganizzazione, il progetto presumeva il trasferimento delle quote delle due società di persone mediante patti di famiglia, ai sensi degli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.
Il trasferimento, tuttavia, non avrebbe riguardato la piena proprietà delle partecipazioni, bensì unicamente la nuda proprietà, con contestuale riserva di usufrutto vitalizio in favore dei genitori.
L'aspetto più significativo della vicenda risulta però dalla documentazione integrativa prodotta dal contribuente. Da tale documentazione emergeva, infatti, che, sebbene fosse previsto il trasferimento della nuda proprietà, il controllo della società operativa e i principali attributi gestionali sarebbero rimasti fondamentalmente concentrati in capo al padre. Lo stesso istante riconosceva espressamente che il controllo della S.p.A. sarebbe continuato a essere individuabile in capo a lui proprio in ragione del mantenimento dell'usufrutto.
È proprio questo elemento che ha indirizzato la successiva analisi dell'Agenzia.
La nuova formulazione dell'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD
Per comprendere la risposta occorre partire dalla recente riscrittura della norma agevolativa.
Come noto, l'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD ammette l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, rami d'azienda, quote sociali e azioni effettuati a favore del coniuge o dei discendenti, anche mediante patto di famiglia.
La riforma del 2024 ha avuto il merito di distinguere, espressamente, le diverse tipologie di trasferimento.
Per le aziende e i rami d'azienda resta fermo l'obbligo di prosecuzione dell'attività per almeno cinque anni.
Per le partecipazioni in società di capitali continua, invece, a essere necessario che il trasferimento permetta di acquisire o integrare il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile e che tale controllo venga mantenuto per almeno un quinquennio.
La novità più importante ha rilievo, invece, sulle quote delle società di persone. Per queste ultime il legislatore non parla più di continuazione dell'attività o di mantenimento del controllo, ma esige che gli aventi causa mantengano la "titolarità del diritto" per almeno cinque anni.
Proprio nel significato di questa espressione si trova il cuore interpretativo della risposta delle Entrate.
La tesi sostenuta dal contribuente
L'istante riteneva che la nuova formulazione normativa avesse esteso l'ambito applicativo dell'agevolazione.
In base a tale ricostruzione, il legislatore avrebbe intenzionalmente separato il regime delle società di persone da quello delle società di capitali, rinunciando a richiedere qualsiasi verifica in ordine al controllo dell'impresa.
Di conseguenza, il semplice acquisto della nuda proprietà delle quote sarebbe stato sufficiente ad integrare il requisito della "titolarità del diritto", permettendo al beneficiario di beneficiare dell'esenzione, anche in assenza di un immediato trasferimento dei poteri gestionali.
In altri termini, per il contribuente il legislatore avrebbe inteso assegnare rilievo esclusivamente alla posizione giuridica formalmente acquisita dal discendente e non all'effettiva attribuzione del governo dell'impresa.
La ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non accoglie questa impostazione e sviluppa un ragionamento che merita particolare attenzione.
Pur prendendo atto della nuova formulazione legislativa, l’Amministrazione evidenzia che la finalità dell'agevolazione rimane la stessa del passato. La modifica normativa ha certamente precisato le condizioni richieste per le diverse categorie di beni trasferiti, tuttavia, non ha alterato la ratio dell’istituto.
Secondo l’Agenzia, obiettivo della disciplina resta quello di favorire il passaggio generazionale dell'impresa familiare e di assicurarne la continuità economica e produttiva.
Da questa prospettiva, la nozione di "titolarità del diritto" non può essere interpretata in termini esclusivamente civilistici o formali. Occorre, al contrario, appurare se il trasferimento permetta nel concreto al beneficiario di assumere il ruolo imprenditoriale precedentemente esercitato dal disponente.
L’Amministrazione afferma, infatti, che il beneficiario deve acquisire una partecipazione che gli consenta di subentrare integralmente nella gestione dell'attività e di rendere effettivo il passaggio generazionale, che è l’obiettivo perseguito dalla norma.
Cosa dice la giurisprudenza
Per sostenere tale conclusione, l’Agenzia richiama un articolato quadro giurisprudenziale.
Particolarmente significativo è il riferimento alla sentenza n. 120 del 2020 della Corte costituzionale, in cui viene spiegato che l'agevolazione non è finalizzata a favorire genericamente i trasferimenti patrimoniali all'interno della famiglia, ma a garantire la continuità dell'impresa e la conservazione della sua funzione economica.
La Consulta evidenzia come il legislatore abbia inteso agevolare la successione nell'attività imprenditoriale proprio per evitare che il peso fiscale possa compromettere la sopravvivenza dell'azienda e, indirettamente, la tutela dell'occupazione e del tessuto produttivo.
La risposta richiama, inoltre, la recente ordinanza della Cassazione n. 6799 del 2026, che ribadisce come la disciplina si inserisca in una più ampia tendenza europea orientata a favorire la continuità delle imprese familiari e ad evitare fenomeni di vendita forzata delle aziende per reperire le risorse necessarie al pagamento delle imposte successorie.
Notevole è poi il richiamo alla sentenza n. 7619 del 2026, in cui la Suprema Corte ha affrontato proprio il tema del trasferimento di quote di società di persone gravate da usufrutto.
In quell'occasione, la Cassazione aveva affermato che l'esenzione può trovare applicazione anche in presenza di una scissione tra nuda proprietà e usufrutto, purché il nudo proprietario assuma concretamente il ruolo di socio e si impegni a proseguire l'attività imprenditoriale per il periodo richiesto dalla legge.
È proprio da questo principio che prende le mosse la risposta dell'Agenzia.
Il principio affermato dalla risposta n. 116/2026
L’aspetto più rilevante della pronuncia è che l'Agenzia non esclude in assoluto la compatibilità tra trasferimento della sola nuda proprietà ed esenzione fiscale.
L'Amministrazione riconosce, infatti, che il beneficio può teoricamente operare anche quando il disponente si riservi l'usufrutto.
Ciò che assume rilievo non è la mera presenza dell'usufrutto, bensì la concreta distribuzione dei poteri che ne deriva.
Secondo l'Agenzia, il trasferimento della sola nuda proprietà può beneficiare dell'agevolazione soltanto se il nudo proprietario acquisisce una posizione che gli consenta di esercitare effettivamente i poteri gestionali e di assumere il controllo sostanziale dell'attività imprenditoriale.
Quando invece, come nel caso esaminato, l'usufruttuario continua a mantenere la rappresentanza della società, la concreta amministrazione dell'impresa e il controllo delle decisioni strategiche, non può dirsi realizzato quel passaggio generazionale che costituisce il presupposto stesso della norma agevolativa.
La scissione tra nuda proprietà e usufrutto diventa, quindi, irrilevante sul piano fiscale quando si traduce, nella sostanza, in una mera conservazione del potere imprenditoriale da parte del disponente.
Le conseguenze operative
La risposta contiene un messaggio molto chiaro per i professionisti che assistono le famiglie imprenditoriali nella pianificazione della successione.
Dopo questa pronuncia non sarà più sufficiente verificare che il beneficiario abbia formalmente acquisito la titolarità delle quote e assunto l'impegno quinquennale richiesto dalla legge.
Occorrerà, invece, analizzare attentamente la governance che risulterà dalla complessiva operazione e verificare chi, in concreto, eserciterà il potere decisionale sull'impresa.
Quanto più il disponente manterrà prerogative amministrative, diritti di veto, poteri di indirizzo o strumenti che gli consentano di continuare a governare l'attività, tanto maggiore sarà il rischio che l'Amministrazione contesti l'assenza di un autentico passaggio generazionale.
La risposta n. 116/2026 conferma, pertanto, un approccio sostanzialistico già presente in altre aree dell'ordinamento tributario: ciò che rileva non è soltanto il trasferimento giuridico della partecipazione, ma l'effettivo trasferimento della funzione imprenditoriale.
In definitiva, l’Agenzia afferma un principio destinato ad avere un impatto significativo sulle future operazioni di successione aziendale: la nuda proprietà può essere sufficiente per accedere all'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, ma soltanto quando il beneficiario viene messo nelle condizioni di assumere realmente il ruolo di successore nell'impresa. Se, diversamente, il controllo e la gestione permangono nelle mani del disponente, l'agevolazione viene meno e il trasferimento resta assoggettato all'imposta di donazione in misura ordinaria.