Con la Risoluzione 29 aprile 2026, n. 17, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema della detraibilità delle spese nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus, chiarendo in modo sistematico che – in base a precedenti principi di prassi - non tutti i compensi riconosciuti al general contractor sono fiscalmente detraibili.
La questione
L’Agenzia delle Entrate premette che nel documento di prassi in esame, sono pervenuti alla sia attenzione alcuni quesiti concernenti il corretto inquadramento tributario della detrazione per le spese sostenute ai sensi dell’art. 119 e seguenti del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, nell’ambito dei c.d. interventi “Superbonus”, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dell’esecuzione dei lavori.
Le questioni derivano,in paticolare, dagli esiti di controlli su imprese di costruzione che operano come appaltatrici e, nel contempo, come “general contractor Superbonus”, gestendo anche i rapporti con professionisti tecnici e fiscali.
Le verifiche hanno riguardato casi in cui il maggior corrispettivo applicato dall’appaltatore rispetto ai subappaltatori è stato qualificato come compenso per mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa.
Infatti, le richieste di chiarimenti riguardano nello specifico imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici (e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici) hanno realizzato interventi le cui spese risultano, per i committenti, detraibili ex art. 119 del Decreto Rilancio, con possibilità di fruire del relativo beneficio mediante l’opzione per lo “sconto in fattura” di cui all’art. 121, comma 1, lett. a), stesso decreto n. 34/2020.
Le imprese, oltre all’attività edilizia, svolgono infatti una funzione di coordinamento complessivo, anche come mandatarie del committente per la gestione di professionisti e adempimenti.
Inquadramento giuridico del general contractor
Il general contractor nel Superbonus è la figura che si occupa dell'intera pratica edilizia. L’Agenzia Entrate chiarisce innanzitutto, al riguardi, che la figura del general contractor Superbonus è atecnica dal punto di vista giuridico, in quanto tipica dei contratti pubblici e non dei rapporti tra privati.
Nei rapporti privatistici, la qualificazione dipende dalle obbligazioni contrattuali effettivamente assunte.
La Risoluzione in esame evidenzia che, nelle attività connesse al Superbonus, i rapporti contrattuali più ricorrenti possono essere ricondotti a tre schemi:
a. nel primo caso, l’impresa è appaltatrice delle opere agevolate e può subappaltarle in tutto o in parte: il corrispettivo pagato dal committente rappresenta il prezzo dell’appalto ed è fiscalmente detraibile, con possibilità di sconto in fattura;
b. nel secondo caso, l’impresa agisce come mandatario del committente per la gestione dei rapporti e dei pagamenti verso i professionisti: il compenso per questa attività, essendo riferibile a un mero coordinamento, non è detraibile e non consente lo sconto;
c. nel terzo caso, l’impresa presta servizi amministrativi legati alla gestione dello sconto in fattura e riaddebita anche i compensi dei professionisti: il corrispettivo trattenuto per tale gestione è considerato un costo non agevolabile dal punto di vista fiscale.
In vari documenti di prassi (tra cui la Circolare n. 23/E/2022) è stato evidenziato che la distinzione operativa del general contractor è netta:
- il general contractor “puro” svolge esclusivamente funzioni di coordinamento, gestisce rapporti e pagamenti verso tecnici e professionisti e rifattura i relativi costi: il suo compenso non è detraibile e non consente lo sconto in fattura;
- diverso il caso dell’“appaltatore”, che assume l’obbligo di realizzare i lavori, anche tramite subappalto: in questo schema il corrispettivo rappresenta il prezzo dell’appalto ed è detraibile, nel rispetto dei limiti di congruità e dei massimali previsti dalla normativa.
Soluzione delle Entrate
Nel rendere la propria soluzione interpretativa, l'Agenzia delle Entrate, analizzando la figura del general contractor per come delineata nei vari documenti interpretativi, rileva che necessita distinguere con attenzione il ruolo effettivamente svolto dall’impresa, verificando se il suo ruolo si configuri come:
- general contractor puro (solo coordinamento e quindi con costi non detraibili);
- general contractor appaltatore (esecuzione dei lavori e quindi con costi detraibili).
Quando il general contractor opera principalmente come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo:
- il corrispettivo per il mero coordinamento amministrativo nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus, in quanto non direttamente riferibile alla realizzazione dell’intervento;
- rimangono invece detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori, che costituiscono integralmente spese di appalto.
La circostanza che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’eventuale attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensi per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto.
Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca in modo preciso e puntuale ad un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
In conclusione, la distinzione tra le due tipologie di general contractor è fondamentale per valutare correttamente la detraibilità delle spese, così come la natura specifica dei costi indicati in fattura.
Specificamente, eventuali rilievi fiscali che contestino il margine dell’appaltatore connesso ai lavori affidati in subappalto non possono tradursi in pretese tributarie sostenibili in sede contenziosa se l’Amministrazione finanziaria non dimostra in modo puntuale che il recupero fiscale riguarda esclusivamente l’attività di mero coordinamento amministrativo.