Con l’ordinanza 21 aprile 2026, n. 10440, la Corte di Cassazione ha chiarito che la presentazione tardiva della dichiarazione non incide sui termini di notifica della cartella di pagamento derivante da controllo automatico. Il termine resta quindi ancorato all’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
La controversia
Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate-Riscossione avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso cartella esattoriale per IRES ed IVA anni 2013 e 2014.
Rileva il giudice d’appello che la cartella trae origine da un controllo automatizzato di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, cioè a dire prendendo a base la stessa dichiarazione di parte, valutazione che nel caso di specie non presenta aspetti di criticità non risultando modifiche e/o integrazioni alle dichiarazioni della contribuente. Nel merito pertanto la cartella deve considerarsi del legittima, difettando soltanto per l’anno 2013 di validità in considerazione del tempo impiegato per la comunicazione legale, essendo trascorso il periodo massimo previsto dala legge.
Nel conseguente ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria prospetta violazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 con riferimento al termine di decadenza e nella parte in cui la sentenza impugnata gravata afferma che la cartella difetta di validità relativamente all’anno 2013 in considerazione del tempo impiegato per la comunicazione legale essendo trascorso il periodo massimi previsto dalla legge.
Esito del giudizio
Nel decidere la vertenza, la Corte di Cassazione respinge il ricorso erariale, affermando il principio che “In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all'art. 25, primo comma, D.P.R. n. 602/1973, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente.
Argomentazioni della Cassazione
Nel merito della controversia, occorre innanzitutto sottolineare che anche se la dichiarazione è tardiva, i termini di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 per la notifica della cartella decorrono dall’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
A tal fine, la Cassazione sottolinea che il principio vale anche per dichiarazioni oltre 90 giorni (ultratardive) e dichiarazioni considerate omesse ai fini sostanziali.
Si ricorda che la differenza tra dichiarazione “tardiva” e “omessa” è la soglia dei 90 giorni (v. art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, vigente ratione temporis), nel senso che:
- entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, la dichiarazione è tardiva ma valida (restano dovute le sanzioni per il ritardo, ravvedibili);
- oltre 90 giorni, la dichiarazione è omessa (regime più gravoso e l’omissione non rientra nella regolarizzazione tipica della tardività).
La pronuncia chiarisce così, in tema, che la tardività (o ultratardività) della dichiarazione non determina alcun differimento dei termini, rafforzando il principio di certezza del diritto.
Al riguardo, l’art. 25 del D.PR. n. 602/1973 prevede che la cartella sia notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie, per il periodo d’imposta 2013, la dichiarazione era stata presentata il 9 gennaio 2015 (tardiva), la cartella era stata notificata il 22 gennaio 2018.
L’Amministrazione sosteneva che il termine decorresse dall’anno effettivo di presentazione (2015), con scadenza 31 dicembre 2018; il contribuente riteneva, al contrario, che tale termine dovesse essere ancorato all’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (2014), con scadenza 31 dicembre 2017.
Al riguardo la Cassazione enuncia il principio che in tema di controllo automatizzato, il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento, ex art. 25 D.P.R. 602/1973, non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva, restando ancorato al termine ordinario.
Detta norma, secondo la Corte, non prevede alcuna eccezione per le dichiarazioni tardive, né esiste nel suo contesto alcun riferimento a un termine “mobile”, con la conseguenza che il termine deve considerarsi rigido e predeterminato.
La giurisprudenza comunitaria (v. Corte di Giust. UE, 28 luglio 2016, causa C-332/15; id., 21 marzo 2018, causa C-533/16) ha delineato in merito un orientamento che, attraverso un’interpretazione restrittiva dell’operatività del termine decadenziale, individua un punto di equilibrio tra il principio di certezza del diritto e i diritti sostanziali del contribuente con riferimento all’imposta armonizzata. Analoghi orientamenti restrittivi operano anche con riferimento alle imposte sui redditi (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8500/2021).
In definitiva, consentire lo slittamento del termine significherebbe rendere il termine variabile e imprevedibile e subordinare la decadenza al comportamento del contribuente, soluzione incompatibile con i principi di legalità e certezza.