Con l’ordinanza 11 aprile 2026, n. 9133, la Corte di Cassazione afferma che a fronte di immobile locato, se la TARI è stata già pagata dal proprietario, la stessa non deve essere versata anche dall’inquilino, il quale sarà comunque passibile di sanzione per l’omessa dichiarazione.
La controversia
La controversia in esame origina da un avviso di accertamento notificato dalla società incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune alla conduttrice di un immobile per omessa denuncia TARI relativa agli anni dal 2010 al 2014.
Nel periodo contestato, tuttavia, il comproprietario dell’immobile (locatore) aveva continuato ad effettuare regolarmente i pagamenti della tassa, pur in presenza di un contratto di locazione. L’inquilino, invece, non aveva mai presentato la denuncia iniziale di occupazione né aveva effettuato alcun versamento TARI.
Sia in primo grado che in appello, i giudici di merito avevano ritenuto legittima la pretesa impositiva, sul presupposto, tra l‘altro, che la conduttrice era obbligata a denunciare l’immissione nella detenzione dell’immobile e a corrispondere il tributo.
Nel conseguente ricorso per Casszione, la contribuente denuncia violazione dell’art. 1, comma 639, legge n. 147/2013, perché il giudice di appello non ha tenuto conto che il proprietario non è terzo rispetto all’immobile oggetto della tassazione, ma ne è il comproprietario e, quindi, soggetto qualificato anche a continuare ad effettuare il pagamento, ovvero a mantenere l’intestazione dell’utenza, anche ove più non occupi l’immobile, ovvero anche ove l’immobile risulti occupato da altri.
Esito del giudizio
Nel decidere la vertenza, la Corte di Cassazione, in palese difformità con le desisioni di merito, accoglie il ricorso della contribuente affermando il seguente principio di diritto: “In tema di TARI, ove il proprietario abbia adempiuto ai versamenti annuali anche dopo la concessione in locazione dell’immobile, il conduttore che abbia omesso di presentare la dichiarazione di inizio della detenzione, pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per tale inosservanza, non può essere obbligato all’ulteriore pagamento del tributo, a causa della palese duplicazione di imposta, salva la necessità di verificare (in sede amministrativa o giudiziaria) la corrispondenza (totale o parziale) dell’importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva del conduttore (non necessariamente coincidente con quella del locatore)».
Argomentazioni della Cassazione
Nel merito della controversia, occorre innanzitutto ricordare che sulla base dell’art. 1, comma 642, della legge n. 147/2013, l’art. 6, comma 1, del regolamento comunale TARI ha disposto che chiunque detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani è soggetto passivo della TARI.
La Corte di Cassazione ribadisce così la natura autonoma e personale dell’obbligo dichiarativo in materia di TARI.
Da questa qualificazione discende l’obbligo per il detentore di comunicare all’ente impositore ogni circostanza rilevante, tra cui l’inizio della detenzione, eventuali variazioni (ad esempio, modifiche della superficie o del numero degli occupanti) nonché la cessazione dell’occupazione.
La Cassazione sottolinea che tale adempimento non ha natura meramente formale, ma costituisce una prestazione di fare strettamente personale, che non può essere delegata né sostituita da comportamenti altrui, nemmeno se posti in essere dal proprietario dell’immobile.
Da ciò ne consegue che il conduttore non può mai ritenersi esonerato dall’obbligo dichiarativo e che l’omessa presentazione della denuncia comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa (ai sensi dell’art. 25, comma 2, del regolamento comunale TARI), indipendentemente dall’avvenuto pagamento del tributo.
Circa l’obbligo di pagamento del tributo, a differenza dell’obbligo dichiarativo, il versamento della TARI per la Cassazione configura una prestazione patrimoniale (di “dare”), che (secondo i principi generali dell’ordinamento civile) può essere adempiuta anche da un soggetto diverso dal debitore.
Richiamando l’art. 1180 c.c., la Cassazione evidenzia che l’adempimento del terzo è pienamente valido anche in ambito tributario. Ciò significa che il pagamento effettuato dal locatore è idoneo a estinguere l’obbligazione tributaria e produce effetto liberatorio nei confronti del soggetto passivo (il conduttore).
Pertanto, una volta che l’ente impositore abbia ricevuto il pagamento dovuto, non può pretendere una seconda volta lo stesso tributo dal conduttore, poiché ciò determinerebbe una evidente duplicazione di imposta.