Con l’ordinanza n. 8845 dell’8.4.2026 la Corte di Cassazione afferma che il visto di conformità, anche “leggero”, comporta una responsabilità concreta e sostanziale del commercialista. Se il professionista infatti certifica dati non veritieri senza adeguati controlli apponendo il visto su un credito IVA inesistente potrebbe rispondere in solido.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8845 dell’8 aprile 2026, ha precisato che il visto di conformità “leggero” non si può limitare ad un semplice controllo meramente formale, ma richiede una verifica effettiva della corrispondenza tra i dati indicati in dichiarazione e la relativa documentazione.
La vicenda trae origine da un meccanismo fraudolento emerso presso l’Ufficio delle Dogane di Trieste, basato su società tra loro collegate che utilizzavano crediti IVA inesistenti per compensare accise sugli oli minerali. In tale contesto, un commercialista aveva apposto il visto di conformità, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, su dichiarazioni IVA recanti crediti fittizi, poi effettivamente utilizzati in compensazione.
Secondo la Corte, il professionista, attestando falsamente l’esistenza del credito senza effettuare le necessarie verifiche, ha contribuito alla realizzazione della frode fiscale e può pertanto essere chiamato a rispondere in solido del tributo evaso, oltre a essere assoggettato alle sanzioni previste.
In particolare la Corte di Cassazione, partendo dalle conclusioni a cui sono giunte alcune pronunce della giurisprudenza penale, afferma che “l’apposizione del visto di conformità cd leggero implica una verifica da parte del professionista non meramente formale…Invero rilasciare un visto di conformità di una dichiarazione da cui emerge l’esistenza di un credito, poi rilevatosi inesistente, e, quindi, falso il visto apposto… significa accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione … Ciò implica in capo a tale professionista un dovere di diligenza cd qualificata, ai sensi dell’art. 1176 secondo comma c.c. nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’attività professionale …mediante l’espletamento di qualche approfondimento in ordine all’esistenza del credito esposto in dichiarazione”.
Nel caso in esame, da quanto si evince dalla ordinanza, sembrerebbe che il professionista non sia stato in grado di dimostrare quali controlli avesse posto in essere limitandosi ad una verifica meramente formale.
La Corte ha pertanto sottolineato come il cd visto “leggero” non si esaurisce in un mero controllo formale o aritmetico imponendo al professionista di riscontrare la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione e la normativa di riferimento con la sua conseguente responsabilità per il rilascio di un visto risultato falso.
La pronuncia della Corte di Cassazione si fonda su quanto previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, dall’art. 2 del d.m. n. 164/1999 e dall’art. 1176, comma 2, c.c., sottolineando il dovere di diligenza qualificata gravante sul professionista.
Infine, sempre con la medesima pronuncia, la Corte di Cassazione ribadisce la cumulabilità tra sanzioni e indennità di mora, nonché l’assenza di un’automatica efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio tributario.