Tra le le principali disposizioni del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (Decreto Fiscale), si annovera l’art. 11 che apporta modifiche al regime fiscale di esclusione dei dividendi e del regime PEX (Participation Exemption).
Profilo normativo
Si premette che l’art. 11 Decreto Fiscale ripristina i regimi fiscali di esenzione dei dividendi e della Participation Exemption (PEX) in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025).
Il Decreto Fiscale incide quindi sulle disposizioni della legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 51-55) che avevano modificato il regime fiscale di esenzione delle plusvalenze e di esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa (di cui agli artt. 58, 59, 87 e 89 del TUIR), nonché le modalità di applicazione della ritenuta di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.
Per fruire dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione PEX, la legge di Bilancio 2026, rispetto alla disciplina previgente, aveva introdotto due nuovi requisiti per beneficiare dell’esenzione PEX per le plusvalenze percepite da società di capitali (partecipazione al 5% del capitale sociale oppure valore fiscale non inferiore a 500.000,00 euro) ed esteso gli stessi requisiti per poter usufruire dell’esclusione del 95% sui dividendi percepiti da società di capitali (Dividend Exemption).
Con le disposizioni del D.L. n. 38/2026 viene sostanzialmente ripristinato il regime previgente alle modifiche operate con la legge n. 199/2025.
Come prevede espressamente il comma 5 dell’art. 11, le disposizioni del D.L. n. 38/2026 entrano in vigore dal 1° gennaio 2026, consentendo l'applicazione del previgente regime dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.
Disciplina dividendi e plusvalenze
Nello specifico, le modifiche introdotte dall’art. 11 sono così articolate:
a) art. 58 TUIR (imprenditori individuali e società di persone - PEX): vengono soppresse le parole «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,», eliminando il rinvio ai requisiti aggiuntivi introdotti dalla legge di Bilancio 2026;
b) art. 59 TUIR (dividendi per persone fisiche in regime d'impresa): viene riscritto il comma 1: gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'art. 73 TUIR, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Il comma 1-bis viene abrogato;
c) art. 87 TUIR (PEX per soggetti IRES): il comma 1.1 - che introduceva requisiti aggiuntivi per la PEX - è abrogato. Il comma 3 viene riscritto per ripristinare l'estensione dell'esenzione PEX alle plusvalenze su strumenti finanziari similari alle azioni e contratti di associazione in partecipazione, alle stesse condizioni del comma 1, senza condizioni aggiuntive;
d) art. 89 TUIR (dividendi per soggetti IRES): viene ripristinata l'esclusione al 95% degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), senza le condizioni aggiuntive (comma 2.1 abrogato) introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Vengono inoltre eliminate la soglia di valore fiscale di 500.000 euro per le stabili organizzazioni e i requisiti di partecipazione qualificata richiesti dal previgente comma 2.1.
Il comma 2 dell’art. 11 apporta modifiche al D.P.R. n. 600 del 1973, concernente la ritenuta su dividendi corrisposti a società UE/SEE (art. 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973): la ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a IRES negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, inclusi nella lista white list, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari similari alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Il comma 3 dell’art. 11 reca modifiche al Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. n. 33/2025), introducendo all'art. 55 (rubricato “Ritenuta sui dividendi”)) un comma 5 parallelo, con identica aliquota dell'1,20% per gli utili corrisposti a società UE/SEE, che troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027 (data di entrata in vigore del nuovo Testo Unico).
Infine, il comma 4 dell’art. 11 del Decreto Fiscale procede con l’abrogazione integrale dei commi 51-55 della legge n. 199/2025.