Con la Risposta a interpello 31 marzo 2026, n. 90, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul corretto trattamento fiscale delle somme percepite dai soci nell'ambito di una distribuzione di utili non proporzionale alle quote di capitale detenute.
La fattispecie
L’istanza di interpello in esame è presentata da diverse società di capitali (ALFA Srl, BETA Srl e GAMMA Srl (e congiuntamente a ALFA e BETA) titolari di quote di una società terza (DELTA SpA).
Lo statuto della società terza prevede la facoltà, previa deliberazione assembleare votata all’unanimità, di ripartire fra i soci gli utili in misura non proporzionale alle quote di capitale sociale detenute. Quindi i soci non sono tenuti a restituire l’eccedenza né ad effettuare conguagli, ciò al fine di soddisfare le esigenze di liquidità dei singoli membri e rafforzare la compagine societaria.
Le società ritengono che l’utile distribuito, anche per la parte che eccede la quota proporzionale, costituisca comunque un dividendo e, pertanto, concorra alla formazione del reddito imponibile IRES in capo ai singoli soci solo per il 5% del suo ammontare, ai sensi dell’art. 89, comma 2, del TUIR. , in base al quale gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.
In sostanza, la richiesta alle Entrate si pone in questi termini: qualificare come dividendi, imponibili IRES per il 5% ai sensi dell’art. 89, comma 2, del TUIR, anche le somme percepite in misura più che proporzionale rispetto alla partecipazione detenuta.
Soluzione delle Entrate
Nella soluzioe operativa resa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito sostanzialmente che, quando l’utile è ripartito in modo non corrispondente alla partecipazione al capitale sociale, solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva.
Ciò posto, nel merito della questione, l’Agenzia Entrate ha espresso parere contrario a quello manifestato dai contribuenti, focalizzandosi sulla causa negoziale dell'operazione.
In particolare, le Entrate ritengono che, se la distribuzione degli utili non proporzionale risponde a una causa diversa dalla pura divisione degli stessi, come l’esigenza di garantire ai singoli soci una maggiore liquidità, tale operazione non possa essere fiscalmente considerata interamente una distribuzione di utili.
Pertanto, in assenza di proporzionalità, le quote distribuite saranno trattate fiscalmente in modo diverso in base alle finalità dell’operazione:
- come dividendi, per la quota parte corrispondente agli utili spettanti al singolo socio in misura proporzionale alla sua partecipazione con conseguente applicazione dell’art. 89, comma 2, del TUIR (come modificato dall’art. 1, comma 51, lett. d), della legge n. 199/2025);
- come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, per la parte eccedente che, in quanto tale, concorrerà alla formazione del reddito imponibile del socio-percettore nella misura del 100% del suo importo.
Rispetto ai soci che riceveranno utili in misura proporzionalmente inferiore alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, rileveranno soltanto i dividendi effettivamente deliberati nei loro confronti.
Tali utili, in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa, concorreranno a formare il reddito imponibile dei soci nella misura del 5%, nei sensi previsti dall’art. 89, comma 2, del TUIR.
In tal modo, l’Agenzia Entrate ha ribadito che, sebbene l'autonomia statutaria permetta distribuzioni non proporzionali, l'efficacia fiscale segue la sostanza economica dell'operazione. Quando la distribuzione asimmetrica diventa uno strumento per trasferire risorse finanziarie tra soci per finalità diverse dalla remunerazione del capitale, il vantaggio fiscale del regime PEX viene meno per la parte "extra".
Da ultimo si evidenzia che il Decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026), con l’art. 11 è intervenuto sulla tassazione dei dividendi distribuiti alle imprese abrogando le modifiche di cui all’art. 1, commi 51-55, della legge n. 199/2025.
Pertanto è confermato che per le società, gli utili percepiti non concorrono al reddito per il 95% senza condizioni aggiuntive, mentre le plusvalenze su partecipazioni che rispettano la PEX restano esenti secondo il nuovo testo dell’art. 87.