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RUNTS e Decreto Ministeriale n. 2/2026: tutto pronto per gli Enti del Terzo Settore per il 9 aprile

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RUNTS e Decreto Ministeriale n. 2/2026: tutto pronto per gli Enti del Terzo Settore per il 9 aprile

giovedì, 02 aprile 2026

Il Decreto n. 2 del 13 gennaio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 66 del 20 marzo 2026, interviene sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), modificando il precedente DM n. 106/2020 e introducendo importanti novità operative per gli enti.

Obiettivo della norma è quello di consolidare la digitalizzazione, la semplificazione e la trasparenza degli ETS.

1. Le principali novità del decreto

Introduzione del “delegato RUNTS”

Una delle novità più interessanti riguarda l’introduzione della figura del delegato del rappresentante legale (intermediario / consulente), al quale possono essere assegnati compiti di gestione delle pratiche dell’ente sul portale, su espressa autorizzazione dell’ente medesimo:

  • compilazione e invio di documenti (resta in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato);
  • delega alla sottoscrizione digitale dei documenti, operando su iscrizione, variazioni, cancellazioni, bilanci e 5x1000. In tal caso, il delegato assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).

Nuovi termini per il deposito del bilancio e aggiornamento annuale dei dati

La seconda novità prevista dal decreto ha a che fare con i termini di deposito del bilancio. L’ETS non dovrà più depositare il bilancio entro il termine fisso del 30 giugno come in precedenza, ma entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Una soluzione che certamente viene incontro agli enti che seguono un esercizio finanziario, che non coincide con l’anno solare.

Il decreto interviene inoltre sull'art. 20, comma 5 del DM n. 106/2020, stabilendo che le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una sola volta l'anno, entro il 30 giugno. Si prevede l’obbligatorietà dell’aggiornamento solo nei casi di variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. Un obbligo di trasparenza, quello di fornire tali informazioni che, modificando l’articolo 8 comma 6 lett. r), come informa il ministero, viene esteso a tutti gli ETS (non solo APS e ODV), per assicurare maggiore conoscibilità degli assetti.

Digitalizzazione delle comunicazioni

Si passa alla gestione digitale di gran parte delle informazioni e il sistema informatico RUNTS diventa la piattaforma centrale cui fare riferimento. E’ ammesso l’uso della pec per le interlocuzioni con gli enti già cancellati dal registro.

Tutti gli enti dovranno dotarsi di un proprio indirizzo PEC; non è più ammesso infatti l’utilizzo dell’indirizzo PEC del legale rappresentante o di terzi.

Nuove regole su cancellazione e devoluzione patrimonio

Il decreto prevede inoltre nuove modalità di cancellazione e devoluzione del patrimonio, in dettaglio, con l’introduzione dell’art. 23, co. 1, la lett. a bis) si stabilisce che qualora un ente abbia deliberato lo scioglimento e non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione, al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie, può procedere alla cancellazione dopo aver fornito la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell’Ufficio Runts.

L’art. 25 del DM n. 06/2020, invece, descrive le procedure relative alla devoluzione del patrimonio, separando i casi di cancellazione di cui all’art.23 e se l’ente sia tenuto all’obbligo devolutivo dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale. In tali circostanze, l’incremento patrimoniale da devolvere si estende a quello riguardante gli esercizi in cui l’ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità con l’iscrizione al RUNTS, nei registri pregressi (ODV, APS, Onlus). Quando l’ente presenta istanza di cancellazione è tenuto ad allegare una richiesta di parere devolutivo (nuovo comma 1-bis) e la documentazione economico-patrimoniale dell’ente (commi 1-ter e 1-quater). Agli enti di più piccole dimensioni (con entrate annue non superiori a 60mila euro), è concesso di presentare, in sostituzione della suddetta documentazione economico-patrimoniale, una dichiarazione sostitutiva. In tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere dovrà essere, comunque, corredata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell’ETS (o degli ETS) beneficiari.

Semplificazioni sono previste anche con riferimento all’acquisto della personalità giuridica, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può oggi essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell'ente.

Altre novità riguardano il riconoscimento dei comitati come ETS; il rafforzamento della pubblicità degli atti; l'ammodernamento delle procedure di iscrizione e variazione.

2. Dal 9 aprile 2026: cosa cambia nel concreto

Dal 9 aprile 2026, entrano in funzione le nuove modalità operative del sistema RUNTS.

In dettaglio:

  • sarà attivo il nuovo sistema informatico aggiornato;
  • sarà possibile utilizzare la delega digitale;
  • tutte le pratiche dovranno essere gestite prioritariamente online;
  • le procedure saranno uniformate tra le Regioni.

3. Cosa devono fare gli Enti del Terzo Settore

1. Verificare la propria posizione RUNTS

  • controllare la correttezza delle informazioni presenti;
  • procedere ad eventuali aggiornamenti.

2. Attivare una PEC intestata all’ente

  • obbligo espressamente previsto dalla norma;
  • indispensabile per comunicazioni ufficiali.

3. Valutare la gestione tramite delegato

utile per:

  • studi professionali;
  • enti con organizzazioni più complesse;
  • gestione continuativa delle pratiche.

4. Adeguare le procedure interne

  • gestione delle scadenze del bilancio (180 giorni);
  • aggiornamento annuale dei dati;
  • amministrazione dei flussi documentali digitali.

5. Attenzione a cancellazioni e trasformazioni

  • più rigorose;
  • necessità di programmazione (soprattutto per ONLUS e enti in transizione)

6. Prepararsi alla completa digitalizzazione

  • archiviazione documenti;
  • gestione firme digitali;
  • gestione interna delle pratiche.

 

Il DM n. 2/2026, digitalizzando le procedure e centralizzandole in un’unica piattaforma digitale, certamente le semplifica, consentendo di gestirle anche tramite intermediari, ma, nel contempo, responsabilizza maggiormente gli ETS, chiamati a migliorare la compliance e le procedure interne.

 

 

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