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Il gruppo IVA non può cedere il credito IVA al consolidato fiscale

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Il gruppo IVA non può cedere il credito IVA al consolidato fiscale

mercoledì, 01 aprile 2026

Tenuto conto che il Gruppo IVA costituisce un autonomo soggetto passivo, il credito IVA annuale non può essere utilizzato in compensazione con i debiti maturati dai singoli partecipanti. Di conseguenza, il credito annuale del Gruppo IVA può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti, oppure può essere ceduto a terzi da parte del rappresentante del Gruppo su delega dei partecipanti.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 88 del 30 marzo 2026 ha esaminato il caso proposto da una società, che si pone come rappresentante del Gruppo IVA e consolidante fiscale ai fini IRES.

Il dubbio interpretativo è relativo alla possibilità di utilizzare l’eccedenza a credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA del Gruppo IVA, in aggiunta (o in alternativa) alla richiesta di rimborso.

La soluzione prospettata dall’istante è favorevole all’utilizzo del credito annuale non soltanto ai fini del rimborso, ma anche a seguito della cessione al consolidato fiscale di cui al rigo VX6 della dichiarazione annuale, oltre ovviamente all’ipotesi del riporto in detrazione al successivo periodo, di cui al rigo VX5. Il divieto di compensazione del credito annuale o infrannuale, previsto dall’art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018, infatti, non inibisce l'istituto della cessione del credito annuale in favore del consolidato fiscale ex art. 117 e ss. del TUIR.

Di diverso avviso l’Agenzia, in considerazione dell’unicità soggettiva del Gruppo IVA, la quale comporta che, all’osservanza degli obblighi e all’esercizio dei diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, sia tenuto il Gruppo stesso e non i singoli partecipanti (art. 70-quinquies, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), per il tramite del rappresentante di Gruppo.

Tenuto conto della diversità soggettiva fra il Gruppo IVA, che matura il credito IVA, e il singolo partecipante, che matura un diverso debito verso l’Erario, la compensazione può essere effettuata solo in capo al rappresentante del Gruppo, in coerenza con la “ratio” dell’istituto della compensazione, che richiede la titolarità dei debiti e crediti in capo al medesimo soggetto. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 140/2017, secondo cui la compensazione, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi.

In definitiva, diversamente da quanto prospettato dall’istante, la struttura del Gruppo IVA - quale autonomo soggetto passivo - impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al Gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di “rappresentante”.

Di conseguenza, il credito IVA di gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex art. 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016, da parte de rappresentante del Gruppo IVA su delega dei partecipanti.

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