Con la Risposta a interpello 6 marzo 2026, n. 66, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i redditi derivanti da prestazioni artistiche svolte nel territorio dello Stato da un soggetto non residente restano soggetti a tassazione in Italia, in virtù della potestà impositiva concorrente prevista dalle Convenzioni internazionali.
L’interpello
L’interpello in esame è posto da un soggetto residente all’estero, in un paese che ha sottoscritto con l’Italia una convenzione contro le doppie imposizioni.
In particolare, l’istante, svolgente attività di cantante lirico, ha sottoscritto un contratto con un teatro italiano per lo svolgimento di una prestazione artistica. All’atto del pagamento del corrispettivo, al contribuente è stata applicata la ritenuta d’acconto del 30% (ex art. 25, comma 2, D.P.R. n. 600/1973).
Il contribuente ha chiesto quindi un parere al fine di verificare il corretto trattamento fiscale applicabile ai corrispettivi derivanti da prestazioni artistiche rese in Italia, formulando i seguenti quesiti:
- confermare la correttezza dell'interpretazione delle norme fiscali applicabili al caso di specie resa in istanza (primo quesito),
- fornire indicazioni circa le modalità di richiesta di rimborso delle imposte assolte in Italia (secondo quesito),
- fornire indicazioni utili a ottenere l'esenzione da imposta dei compensi in Italia per le prestazioni future (terzo quesito).
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello in esame, l'Agenzia Entrate ha chiarito che sono imponibili in Italia i compensi percepiti da un artista residente all’estero per la prestazione resa sul territorio italiano.
A tale conclusione le Entrate sono pervenute richiamando l’art. 23 del TUIR, second cui si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e quelli corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, per prestazioni artistiche o professionali effettuate per conto di imprese, società o enti non residenti nel territorio dello Stato.
Infatti, il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva dello Stato italiano è costituito dalla circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia.
La normativa italiana deve però essere coordinata con il diritto internazionale contenuto negli accordi conclusi dall’Italia con i Paesi stranieri.
In base all’art. 17 della Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo (quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportive), possono essere tassati in detto altro Stato.
La disposizione convenzionale, quindi, attribuisce una potestà impositiva concorrente allo Stato di residenza e allo Stato dove è svolta la prestazione artistica. Peraltro, la potestà impositiva concorrente è riconosciuta dalla normativa pattizia anche nel caso in cui il compenso non sia percepito direttamente dall'artista, ma tramite altro soggetto.
L’Agenzia delle Entrate ricorda anche che le disposizioni convenzionali attribuiscono allo Stato di residenza la facoltà di intervenire al fine di risolvere l'eventuale doppia imposizione derivante dal riconoscimento della potestà impositiva concorrente.
Con la conseguenza che il compenso per la prestazione artistica svolta in Italia può essere tassato dallo Stato italiano, mentre spetta allo Stato estero - ove l’artista ha la residenza - risolvere l'eventuale doppia imposizione che ne dovesse derivare (cfr. art. 23, par. 3, della Convenzione).
Dal momento che la Convenzione preserva la potestà impositiva dello Stato italiano, l’artista straniero non può richiedere il rimborso delle ritenute già applicate, né, in relazione alle eventuali future prestazioni artistiche che dovesse svolgere nel nostro Stato potrà chiedere la disapplicazione ex ante di dette ritenute.