Con il Provvedimento del 27 febbraio 2026, Prot. n. 71522/2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”, con le relative Istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2025. Esaminiamo le principali novità contenute nei vari quadri del Modello in relazione alle innovazioni normative intervenute.
In tema di concordato preventivo biennale (CPB), le Istruzioni chiariscono, preliminarmente, che nella sezione I del quadro CP, nel rigo CP1, dedicato al reddito d’impresa, è stata inserita la nuova casella “Comma 1-bis” per “gestire” la novità riguardante il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026. Nei righi CP3, CP4 e CP5 è stato previsto un campo nel quale il socio dichiarante deve esporre l’eventuale quota di imponibile concordato, ricevuta per trasparenza da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis. Nel rigo CP6, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 devono includere, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni previste dall’art. 13, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n.81/2025. Infine, nel rigo CP11, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal CPB, ai sensi dell’art. 9 del citato D. Lgs. n.81/2025.
Nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata “gestita” la cosiddetta agevolazione “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per i soggetti e alle condizioni indicate nell’art.1, commi da 436 a 444, della legge n.207/2024.
Sempre nel frontespizio e nei quadri RF e RQ è stata “gestita” la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art.182 del TUIR che, in relazione alle indicate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n.192/2024.
Per quel che concerne il cosiddetto “Iper-ammortamento”, nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici al fine di tener conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199/2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.
Nel quadro RF è stato, altresì, previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR.
In tema di cripto-attività, nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33% che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR. Nella sezione V-A2 vengono gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26%.
Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448/2001 che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni.
Nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36% per le spese sostenute per interventi in materia di “Ecobonus” e “Sisma bonus”.
Mediante la redazione dell’apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei “disallineamenti da ibridi”, prevista dall’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art. 61 del D. Lgs. n.209/2023.
Riguardo all’affrancamento straordinario delle riserve è stata aggiornata la sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che hanno optato per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
La sezione XXVII del quadro RQ, riservata ai contribuenti che applicavano l’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni, di cui all’ art. 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213/2023, è stata eliminata.
È stato evidenziato nel quadro RS, rigo RS544, e nel quadro GN/GC, rigo GN22/GC22, l’importo del maggior reddito imponibile per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 dell’art. 1 della legge n. 207/2024, in relazione al differimento, ai successivi periodi di imposta, dei componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Ai fini dell’applicazione del “Principio di derivazione rafforzata”, nei quadri RQ e RV è stato previsto che la disciplina delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, si applichi anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili.
Nel quadro RQ è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2026 nonché, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre 2026.
Sono state integrate le Istruzioni nel quadro RF, rigo RF31 mediante l’individuazione degli istituti per la soluzione della crisi d’impresa cui si applica la disciplina dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, richiamando quelli attivati con finalità liquidatoria.
Nel quadro RQ è stato gestito il contributo straordinario sulla riserva di cui all’art. 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104/ 2023. L’aliquota del contributo straordinario è stata stabilita nella misura del 27,5% della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33% della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.
Infine, nel quadro RS è stato previsto un prospetto per l’indicazione di informazioni relative al regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.