Con la Risposta a interpello 27 febbraio 2026, n. 54, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, la continuità del rapporto di lavoro rilevante per l'estensione del requisito di permanenza all'estero (da tre a sei o sette anni) deve essere valutata con riferimento al datore di lavoro formale, ovvero l'Employer of Record (EoR).
L’interpello
Con la risposta all’interpello in oggetto, l’istante, cittadino italiano, con laurea e dottorato in discipline chimico‑farmaceutiche, ha trasferito la propria residenza in Svizzera dal maggio 2022, non risultando fiscalmente residente in Italia per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024. Durante la permanenza all’estero ha lavorato, in un primo momento, per una società estera e, successivamente, da agosto 2023 a luglio 2025, per una società statunitense (BETA) sulla base di un contratto stipulato con GAMMA Svizzera, che opera come employer of record.
Da agosto 2025 ha trasferito nuovamente in Italia la propria residenza e, da quel momento, svolge l’attività lavorativa in Italia per un’altra società statunitense. Anche in questo caso, tuttavia, il contratto di lavoro non è con l’impresa utilizzatrice, ma con GAMMA Italia, appartenente allo stesso gruppo di GAMMA Svizzera e titolare di un ruolo analogo a quello dell’EoR svizzero.
Il dubbio interpretativo riguarda la continuità del rapporto tra employer of record appartenenti allo stesso gruppo, anche in presenza di diverse imprese utilizzatrici del lavoratore e tra loro non collegate, ai fini dell’applicazione del nuovo regime “impatriati”.
Considerato che in entrambi i casi, l'employer of record non esercita alcun potere direttivo né decisionale sulla prestazione, che viene resa in favore di differenti imprese utilizzatrici, non appartenenti tra loro né collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., l'istante chiede se possa fruire del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. n. 209/2023) e, in particolare, se in caso di due datori ''sostanziali'' differenti (utilizzatori non collegati tra loro), la continuità del solo employer of record appartenente al medesimo gruppo comporti l'applicazione del requisito rafforzato di sei o sette periodi d'imposta, oppure se, in un'interpretazione sostanziale della norma, debba applicarsi il requisito ordinario di tre periodi d'imposta di residenza.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello in oggetto, l'Agenzia Entrate ricorda che la disciplina del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2024 (art. 5 D.Lgs. n. 209/2023) richiama, in particolare, il requisito di non residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento e la previsione secondo cui, quando il lavoratore presta attività in Italia a favore dello stesso soggetto (o di soggetto del medesimo gruppo) per cui lavorava all’estero, il periodo minimo di permanenza all’estero si allunga a sei o sette periodi, a seconda dell’eventuale precedente impiego in Italia presso lo stesso datore o gruppo.
Ai fini dell’appartenenza al “medesimo gruppo”, la norma rinvia alla nozione di controllo diretto o indiretto di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., includendo anche i casi di comune controllo.
Le Entrate richiamano altresì le precedenti risposte nn. 41/2025 e 142/2025, nelle quali hanno precisato che la verifica della continuità va effettuata guardando alla situazione del periodo d’imposta precedente il trasferimento in Italia (o, comunque, fino alla data del trasferimento), con riferimento al datore di lavoro (medesima società o società del gruppo) per il quale il contribuente ha lavorato all’estero e per il quale lavorerà in Italia.
Applicando tali principi al caso di specie, l’Agenzia Entrate conclude affermando che è dirimente la continuità del datore formale/EoR appartenente al medesimo gruppo, a prescindere dal fatto che le imprese utilizzatrici (ALFA e BETA) non siano tra loro collegate.
La circostanza che GAMMA Svizzera e GAMMA Italia siano società del medesimo gruppo comporta l’innalzamento del requisito minimo di permanenza all’estero da tre a sei periodi d’imposta per poter accedere al nuovo regime impatriati.