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Lavoro autonomo e associazione tra Professionisti: quando non scatta l’esclusione dal CPB

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Lavoro autonomo e associazione tra Professionisti: quando non scatta l’esclusione dal CPB

lunedì, 02 marzo 2026

Con la risposta ad Interpello n. 45 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale (art. 11, c.1, lett. b quinquies) del D.Lgs. n. 13/2024) prevista nel caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo con la contemporanea partecipazione ad un’associazione tra professionisti.

Nel caso specifico, l’Istante è un Dottore Commercialista che esercita l’attività classificata ai fini ISA con il codice DK05U e che intende aderire alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025-2026.

Contestualmente all’attività professionale, partecipa anche a un’associazione tra professionisti che svolge attività di insegnamento dello sci e delle discipline sportive invernali  (Scuola di Sci con codice ISA DG10U).

La causa di esclusione, di cui all’art. 11, c.1, lett. b-quinquies), del D.Lgs. n. 13/2024, si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente  partecipano:

  • ad  un'associazione  di  cui  all'art.  5,  c.3,  lett. c), del TUIR
  • ad una società tra professionisti di cui all'art. 10 della L. n. 183/2011
  • ad una società tra avvocati di cui all'art. 4­-bis della L. n. 247/2012.

In particolare, la disposizione prevede l'esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo nel caso in cui non aderisca al CPB anche l’associazione stessa o la società tra professionisti/avvocati. E’ fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti/avvocati non risultino approvati gli ISA.

Nel caso oggetto di interpello, l'attività  di  Dottore  Commercialista svolta dal Professionista  per  la  quale  intende  aderire  al  CPB  per  il  biennio  2025-­2026  non  è  riconducibile a quella che lo stesso svolge - in qualità di associato - presso la Scuola di sci, ossia,  l'attività di insegnante di sci e delle discipline sportive invernali.

Le due attività in questione non hanno profili di collegamento e non  applicano il medesimo ISA; presentano infatti parametri di affidabilità fiscale autonomi e fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non  assimilabili.

Inoltre, le  proposte  di CPB  sono riferite a  periodi d'imposta differenti: per l'Istante, la proposta riguarda il biennio 2025­-2026, mentre per la Scuola di sci, il biennio 2024-­2025.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Professionista potrà  aderire  alla  proposta  di  CPB  per  il  periodo 2025-­2026 per la propria attività di Dottore Commercialista indipendentemente  dall'eventuale  mancato  rinnovo  della  proposta  di  CPB  per  il  biennio  2026-­2027  da  parte della Scuola di sci, poiché nel caso in esame non risultano integrati i presupposti  per l'operatività della causa di esclusione prevista dall'art. 11, c. 1, lett. b quinquies), del D.Lgs. n. 13/2024.

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