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Nuovo balzello sulla copia privata nel cloud. Il Ministero della cultura approva il decreto

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Nuovo balzello sulla copia privata nel cloud. Il Ministero della cultura approva il decreto

sabato, 28 febbraio 2026

Aggiornate le tariffe dell’equo compenso sulla copia privata delle opere audio video. 

Anche il cloud, conservando potenzialmente una copia privata di opere protette dal diritto d’autore, si aggiunge alle categorie di supporti, per cui è doveroso versare l’equo compenso. 

Queste sono le principali novità introdotte dal decreto del Ministero della cultura firmato lo scorso 23 febbraio 2026 e pronto per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Le tariffe sull’equo compenso per la copia privata, di cui all’articolo 71 septies della legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941), sono state ridefinite nel decreto del Ministro della cultura, sulla base dell'indice Istat per Famiglie, Operai e Impiegati (Foi) a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre e riportate, in dettaglio, nell’allegato tecnico del decreto stesso, secondo un elenco suddiviso per categorie di supporti, che include, chiavette USB, hard disk interni ed esterni, lettori MP3, hard disk integrati in apparecchi TV e decoder, computer, smartphone, fitness tracker con funzione audio video integrata, fino ad arrivare, precisamente, a 18 categorie di supporto. 

Per ciascuna tipologia sono previste tariffe differenti, calcolate in base alla capacità di memoria, tranne che per tv, decoder e pc, per i quali il compenso previsto è fisso indipendentemente dalla capacità di memoria, mentre per le memorie degli stessi apparecchi (videoregistratori, decoder satellitari, terrestri o via cavo), l’equo compenso aumenta gradualmente: 7,52 euro fino a 500 GB, 11,28 euro fino a 1,5 TB, 15,04 euro fino a 3 TB, 18,80 euro oltre.

Sono inclusi anche gli apparecchi ricondizionati che vengono espressamente definiti all’articolo 1, lettera g) dell’allegato tecnico, come “apparecchi e supporti ricondizionati: apparecchi e supporti non nuovi che siano oggetto di operazioni di commercializzazione, all’ingrosso o al dettaglio, dopo essere stati sottoposti, in tutto o in parte, a operazioni di rigenerazione o comunque a interventi tecnici per la verifica o il ripristino delle funzionalità d’uso, anche mediante la sostituzione di componenti”. 

Per tali apparecchi, pertanto, l’equo compenso viene calcolato due volte, una prima volta, quando essi vengono messi in commercio come nuovi e una seconda quando, dopo la “rigenerazione”, vengono nuovamente commercializzati.

Ma veniamo alla vera novità del decreto, la “tassa” sulla copia privata detenuta in cloud.

Introducendo il nuovo contributo sulla copia privata detenuta negli spazi di archiviazione digitali, il Ministro della cultura equipara, di fatto, il cloud ai supporti fisici. Può farlo?

A detta della Corte di giustizia dell’Unione Europea, si. 

La sentenza della Corte di Giustizia Ue del 24 marzo 2022 (causa C-433/20, Austro Mechana v. Strato) ha chiarito, infatti, che, ai fini dell'obbligo di equo compenso, un server cloud messo a disposizione di un singolo utente/utilizzatore rientra nel concetto di «qualsiasi supporto». 

Quindi, anche i giudici della Corte UE hanno assimilato, ai fini dell’equo compenso, lo storage remoto ai supporti analogici.

Il compenso mensile per utente per le memorie in cloud, in base al decreto in esame, viene calcolato in gigabyte (GB) di memoria e corrisponde a 0,0003 euro fino alla soglia dei 500 gigabyte e di 0,0002 euro per ogni giga aggiuntivo oltre i 500, per un massimo di 2,40 euro. Nessun compenso è previsto invece per archiviazioni fino a 1 GB.

Il decreto prevede comunque delle esenzioni

Ai sensi del decreto, le imprese potranno autocertificare l’uso professionale dello storage remoto (spazio cloud), quindi l’impiego dello spazio solo a fini documentali o di back up di dati, seguendo le indicazioni precise e la documentazione riportate nel decreto, attraverso un’istanza di rimborso da presentare alla SIAE, tenendo presente che secondo il decreto, la liquidazione di rimborsi inferiori a € 5,00 resta sospesa fino al raggiungimento di tale soglia.

La filiera digitale viene gravata da nuove incombenze

Saranno, di fatto, i fornitori di servizi cloud a dover versare il compenso alle collecting societies dovuto per copia privata, le stesse collecting societies (in primis la SIAE) andranno poi a ridistribuire i compensi agli aventi diritto, autori, produttori, interpreti, artisti, in genere.

I fornitori degli spazi di archiviazione saranno, pertanto, tenuti ad effettuare i calcoli in base alle modalità previste dal decreto, comunicando alla SIAE, trimestralmente, a mezzo della dichiarazione di cui all’articolo 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per ogni mese del trimestre oggetto di dichiarazione, il numero di utenti attivi, rilevati l’ultimo giorno di ciascun mese solare, e la relativa capacità di “memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud” a loro disposizione, applicare il contributo previsto dalla norma, monitorare gli spazi di archiviazione in uso effettivo da parte degli utilizzatori.

Qual è il problema principale dell’equo compenso per copia privata detenuta nel cloud? 

 

In realtà ve ne è più di uno problema:

  1. non si tratta di una somma una tantum, ma di un compenso mensile, calcolato in base alla capacità di memoria dello spazio di archiviazione, come abbiamo visto innanzi, con una soglia massima per utente pari a 2,40 euro, che, sebbene irrisorio potrebbe comportare un rialzo dei prezzi degli abbonamenti per la fruizione degli spazi di archiviazione (anzi accadrà certamente che i fornitori del cloud, come solitamente accade in circostanze simili, ribalteranno l’aumento dei loro costi sul consumatore finale);
  2. si presume che la memoria contenga opere protette e al tempo in cui la musica si ascolta in streaming, come anche i film e i video si guardano su Netflix, AppleTV, Prime e simili, il balzello non giustifica sè stesso. In buona sostanza, conta se si usa o meno uno spazio di archiviazione, indipendentemente dal modo in cui un utilizzatore lo usa e quindi indipendentemente da ciò che effettivamente esso contiene (documenti privati o musica…, per intendersi!). 

Mentre, quindi, da un lato, l’innovazione tecnologica avanza velocemente, dall’altro, riecheggia l’oscurantismo per non farci notare il conto. Un bel caso di progresso a due velocità.

 

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