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Costi di sponsorizzazione e onere della prova – I presupposti della deducibilità

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Costi di sponsorizzazione e onere della prova – I presupposti della deducibilità

lunedì, 23 febbraio 2026

Con l’ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3157, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della deducibilità dei costi di sponsorizzazione, con particolare riferimento all’applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e alla distribuzione dell’onere della prova tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

La controversia  

La controversia in esame trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione la deduzione di costi di sponsorizzazione sostenuti in favore di un’associazione sportiva dilettantistica, ritenendoli non inerenti, privi di prova dell’effettivo pagamento e non idonei a dimostrare lo svolgimento di una concreta attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.

Impugnato l’avviso, sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale hanno confermato la legittimità della ripresa fiscale.

Nel conseguente ricorso per Cassazione, il contribuente sostiene, principalmente, violazione di legge (artt. 108 e 109 D.P.R. n. 917/1986 del TUIR e 90, comma 8, legge n. 289/2002), circa l’effettività della prova del costo oggetto del giudizio in quanto, stante l’esistenza di regolare fattura, assistita da presunzione di veridicità, l’onere della prova sulla veridicità del costo non graverebbe sul contribuente. Inoltre, qualora le prestazioni, come nella specie, siano erogate ad un’associazione sportiva dilettantistica, vi sarebbe la presunzione di inerenza e deducibilità fino a concorrenza di 200.000 euro.

Esito del giudizio

Nel decidere la vertenza, la Corte di Cassazione respinge il ricorso del contribuente  affermando che in tema di costi di sponsorizzazione, la presunzione di natura pubblicitaria prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 opera solo in presenza di specifici presupposti, tra cui l’effettiva finalità promozionale e lo svolgimento concreto dell’attività da parte del soggetto sponsorizzato. In caso di contestazione, l’onere di provare esistenza, inerenza ed effettività del costo grava sul contribuente.

Argomentazioni della Cassazione

Nelle proprie trame argomentative, la Sezione tributaria ha innanzitutto chiarito, in linea generale, che quando l’Amministrazione finanziaria, sulla base di elementi indiziari, contesti l’effettività ed inerenza di un costo, spetta al contribuente, ex art. 2697 cod. civ., l’onere della prova in ordine all’esistenza, effettività ed inerenza del costo stesso.

Inoltre, in tema di sponsorizzazioni sportive, con riferimento all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, la Cassazione ha ribadito che la presunzione legale di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, entro il limite quantitativo previsto dalla norma (oggi 200.000 euro), non opera in via automatica, ma è subordinata alla simultanea sussistenza di specifici presupposti.

A tal fine, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20560/2022; Cass. n. 4612/2023; Cass. n. 4627/2023), la Suprema Corte ha precisato che la presunzione è “condizionata” alla compresenza dei seguenti elementi:

  • il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica;
  • deve essere rispettato il limite quantitativo di spesa;
  • la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor;
  • il soggetto sponsorizzato deve avere effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Sussiste, pertanto, una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese o associazioni sportive dilettantistiche, laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati (Cass. n. 1420/2018; Cass. n. 11797/2019; Cass. n. 8540/2020), essendo in tal caso integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor (Cass. n. 21452/2021; Cass. 20900/2024).

Ne consegue che la presunzione legale è pur sempre condizionata dall’idonea dimostrazione che le asserite attività di sponsorizzazione siano destinate alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, presupposti che, nella fattispecie di cui è causa, la Commissione tributaria di  merito, con accertamento fattuale, ha ritenuto non provati.

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