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Assegnazione ai dipendenti di e–bike acquistate in leasing dal datore di lavoro - Trattamento fiscale

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Assegnazione ai dipendenti di e–bike acquistate in leasing dal datore di lavoro - Trattamento fiscale

mercoledì, 18 febbraio 2026

Con la Risposta a interpello 16 febbraio 2026, n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette di un piano di welfare aziendale che prevede l'assegnazione di e-bike in leasing ai dipendenti in uso promiscuo. 

L’interpello

Nel caso di specie, la società istante, in qualità di locatore, intende concedere in uso promiscuo ai dipendenti a tempo indeterminato, a titolo di retribuzione in natura o di fringe benefit, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, delle e-bike acquistandole in leasing, facendosi carico del costo base del leasing, con eventuale addebito al dipendente in caso di modello più costoso. Ciascun dipendente potrà scegliere tra vari modelli purché rientrino nei limiti tecnici del Codice della strada (potenza max 0,25 kW e velocità max 25 km/h). Al dipendente spetta inoltre il costo della ricarica e della manutenzione.

Le condizioni di utilizzo prevedono che almeno il 30% degli spostamenti casa‑lavoro sia effettuato con la e‑bike. Verrà introdotto un monitoraggio quotidiano tramite report cartaceo compilato dall’azienda e verificabile dal dipendente.

La stessa società aggiunge, altresì, che intende acquistare anche una e‑bike a uso esclusivamente aziendale, da tenere in sede per spostamenti interni o in città.

Ciò posto, l’istante chiede di conoscere la sua posizione in ordine:

  1. alla deducibilità del costo e alla detraibilità dell'IVA assolta in sede di acquisto dei beni in esame sulla base del contratto di quadro di leasing allegato;
  2. all'imponibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente in capo ai suoi collaboratori, in occasione della concessione in loro favore e ad uso promiscuo delle e-bike, anche allo scopo di consentire il corretto assolvimento dei propri obblighi di datore di lavoro e sostituto di imposta.

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello in oggetto, l'Agenzia Entrate ha chiarito che  il servizio di mobilità sostenibile offerto dal datore di lavoro, con cui viene messa a disposizione dei dipendenti una e‑bike per uso personale, verificando che venga utilizzata almeno per il 30% del tragitto casa‑lavoro, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR (secondo cui non concorrono a formare il reddito, l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100), dato che soddisfa le finalità di utilità sociale previste dall’art. 100, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 917/1986 (“Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.”).

In particolare, il servizio di mobilità sostenibile che si intende offrire ai dipendenti, mettendo a loro disposizione una e-bike per uso personale, monitorando, fra l'altro, che la stessa sia utilizzata per coprire almeno il 30% dello spostamento casa lavoro, risponde alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dal comma 1 dell'art. 100 del TUIR e che allo stesso possa applicarsi il regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR, a condizione che i dipendenti aderiscano all'offerta così come proposta dalla Società, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit.

In caso diverso, nell'ipotesi in cui i dipendenti pattuiscano altri aspetti relativi alla fruizione del servizio, in ragione di specifiche esigenze personali o familiari, il valore del benefit dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo il criterio del valore normale, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 51, commi 1 e 3, del TUIR. 

Sulla scorta di precedenti documenti di prassi (v. Circolare n. 28/E/2016), l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, con riferimento alle opere e ai servizi di cui all'art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR, l'erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale, determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall'art. 100 del stesso TUIR. Detto limite di deducibilità continua invece ad essere iperante in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.

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