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Commercialista responsabile verso il Fisco se sbaglia la dichiarazione dei redditi

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Commercialista responsabile verso il Fisco se sbaglia la dichiarazione dei redditi

mercoledì, 18 febbraio 2026

Con l’ordinanza 13 febbraio 2025, n. 3215, la Corte di Cassazione interviene in materia di responsabilità professionale del commercialista, delineando l’ambito della diligenza esigibile nell’adempimento del mandato relativo alla dichiarazione dei redditi.

 

La controversia  

Nella fattispecie in esame, due contribuenti avevano affidato a un commercialista l'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi nelle quali intendevano far valere detrazioni fiscali per interventi edilizi successivi al terremoto del 1997. Il professionista ha compilato le dichiarazioni sulla base di un prospetto riepilogativo delle spese fornito dai clienti, senza verificare l'avvenuto espletamento degli adempimenti formali previsti dalla normativa fiscale per la spettanza delle detrazioni (in particolare, le comunicazioni di inizio e fine lavori al centro operativo competente).

A seguito irrogazione delle sanzioni da parte dell’ente impositore per l'indebita fruizione dei benefici fiscali, i contribuenti convennero in giudizio il commercialista per ottenere il risarcimento dei danni subiti, addebitandogli di non aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire delle detrazioni fiscali, ma il Tribunale adito, riuniti i procedimenti, ha rigettato la domanda. Stesso esito in appello, ove la Corte territoriale ha respinto l’appello principale degli odierni ricorrenti ed accolto quello incidentale del professionista.

I contribuenti ricorrono in Cassazione esponendo principalmente, in violazione degli artt. 2230, 1218 e 1176, comma 2, c.c., l’addebito alla Corte d’appello di avere equivocato nel porre a fondamento della sentenza di rigetto della domanda il mancato incarico a curare la gestione dell’iter burocratico volto ad ottenere i suddetti benefici fiscali, senza considerare che il controllo dei requisiti per la detrazione era comunque dovuto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

 

Esito del giudizio

Nel decidere la vertenza, la Corte di Cassazione responge il ricorso principale affermando il seguente principio di diritto: “Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi è tenuto, in base alla diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., a verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l’inserimento dei dati dichiarativi e, in particolare, l’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti formali richiesti per la legittima fruizione delle deduzioni fiscali. L’obbligo sussiste indipendentemente dall’eventuale incarico di curare l’iter agevolativo a monte, attenendo allo svolgimento dell’attività di redazione della dichiarazione stessa; la sua violazione determina la responsabilità del professionista per le sanzioni e gli interessi irrogati dall’amministrazione finanziaria, costituenti il danno causalmente riconducibile all’inserimento di deduzioni non spettanti per carenza dei presupposti di legge. Il cliente è gravato della prova del danno e del nesso causale, mentre al professionista spetta provare di essersi conformato ai canoni di diligenza propri della sua attività intellettuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c.”.

 

Argomentazioni della Cassazione

Nelle proprie trame argomentative, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha richiamato alcuni principi consolidati in ambito di responsabilità professionale (artt. 1218 e 1176 c.c.), chiarendo nel contempo che il commercialista incaricato della dichiarazione dei redditi deve:

- verificare la sussistenza dei presupposti di legge delle detrazioni richieste;

- controllare la presenza delle comunicazioni obbligatorie;

- non limitarsi a recepire dati ovvero prospetti forniti dal cliente;

- non inserire detrazioni ove gli adempimenti previsti non risultano eseguiti.

Il centro nevralgico della motivazione risiede nella circostanza che la prestazione professionale non si riduce alla trascrizione dei dati, bensì implica un controllo sostanziale e formale coerente con la funzione della dichiarazione dei redditi, che espone il contribuente a sanzioni di rilievo.

A tal fine, la Suprema Corte ha affermato, perentoriamente, che il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., è tenuto al controllo della sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati, il tutto sulla base della migliore scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità (cfr. Cass. n. 8860/2011).

Nel caso concreto, aggiunge la Cassazione, era evidente e facilmente riscontrabile l’assenza della dichiarazione di fine lavori, mancanza che, da sola, avrebbe dovuto indurre il consulente a non inserire le detrazioni in dichiarazione, pena il rischio delle sanzioni che derivano in modo diretto dalla condotta negligente del professionista.

Pertanto, il giudice di legittimità conclude affermando che nella fattispecie esaminata sussistono sia il nesso causale sia il pregiudizio, per effetto dei quali il contribuente ha subito una perdita patrimoniale (sanzioni e interessi) proprio in quanto il professionista ha inserito detrazioni non spettanti.

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