Con la risposta all’interpello n. 40/2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle conseguenze degli errori nelle comunicazioni obbligatorie riferite al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione riferiti al piano di transizione 4.0.
La questione posta all’attenzione del Fisco
L’interpello è stato presentato all’amministrazione finanziaria da una società per azioni, che tra maggio e agosto 2024 aveva effettuato investimenti in beni strumentali nuovi rientranti nella misura, ordinati prima del 30 marzo 2024 e collegati al sistema informativo dell’azienda entro il 31 dicembre dello stesso anno.
La società aveva già fruito in compensazione delle prime due quote del tax credit però non aveva inviato la comunicazione preventiva di cui all’articolo 6 del Dl n. 39/2024, compilando in modo errato la comunicazione di completamento.
Si rammenta che la misura del tax credit di cui si discorre è prevista dall’articolo 1, comma 1057‑bis della legge n. 178/2020 e si riferisce ad un’agevolazione fiscale (nella specie un credito d’imposta) per l’acquisto di beni strumentali nuovi “4.0”, ossia ad elevato contenuto tecnologico, rivolti alla trasformazione digitale dei processi produttivi. L’aiuto consiste nel riconoscimento di una percentuale sulla spesa del bene, con fruizione mediante compensazione.
L’Agenzia delle Entrate, sull’argomento, ha precisato nella sua risposta un punto fondamentale, ossia che i crediti d’imposta maturano con l’investimento, ma non si può fruire degli stessi in compensazione, se non vengono trasmesse le comunicazioni obbligatorie all’amministrazione.
A tal proposito le Entrate riportano il testo completo dell’articolo 6 del decretolegge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, che ha introdotto misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Esso prevede due tipologie di comunicazioni, quella preventiva e quella di completamento, entrambe obbligatorie e necessarie per fruire del credito d’imposta in compensazione, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell'investimento.
In dettaglio, è stato stabilito che:
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;
- per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decretolegge n. 39 del 2024 (ossia dal 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
- alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);
- alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
Pertanto, la maturazione del credito che sorge con l’investimento resta salva, sebbene tuttavia, in assenza delle comunicazioni obbligatorie, non si può fruire del credito stesso, in quanto esse ne costituiscono una condizione necessaria.
Nel caso esposto all’Agenzia delle Entrate, la società non aveva trasmesso la comunicazione preventiva, mentre nella comunicazione di completamento aveva errato nell’indicazione della tipologia di investimento temporalmente che non corrispondeva a quella effettiva, nella specie era stata selezionata e l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” e non quella corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.
Nonostante questi errori, la società aveva comunque compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.
Come sanare gli errori
Ciò posto, sulla materia del tax credit 4.0, spiegano le Entrate, si può parlare di due tipologie di violazioni, quelle rimovibili e quelle ravvedibili e per ciascuna di essere si può procedere alla regolarizzazione e all’accesso a sanzioni ridotte attraverso il ravvedimento.
Con riferimento alle modalità attraverso cui sanare le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d'imposta, le Entrate precisano che:
- la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione», presentando, nell'ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro;
- diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura un'ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. Infatti, come previsto dall'articolo 13, comma 4bis del citato decreto, «quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4ter» si applica «la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione».
Si ricorda, inoltre, che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ai sensi dell'articolo 38bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, pertanto, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame, in situazioni simili a quelle narrate, si dovrà, quindi, procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione ''Erario'', con il codice tributo ''6936'' in corrispondenza della somma da indicare nella colonna ''importi a debito versati'' (cfr. le risoluzioni del 13 gennaio 2021, n. 3/E, del 26 luglio 2023, n. 45/E e dell'11 giugno 2025, n. 41/E).
Concludendo, con il ravvedimento, operato secondo le indicazioni innanzi fornite e versando gli interessi dovuti calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse è possibile beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.