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Il fisco chiarisce come regolarizzare gli errori nelle comunicazioni obbligatorie per il credito d’imposta 4.0

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Il fisco chiarisce come regolarizzare gli errori nelle comunicazioni obbligatorie per il credito d’imposta 4.0

martedì, 17 febbraio 2026

Con la risposta all’interpello n. 40/2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle conseguenze degli errori nelle comunicazioni obbligatorie riferite al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione riferiti al piano di transizione 4.0.

La questione posta all’attenzione del Fisco

L’interpello è stato presentato all’amministrazione finanziaria da una società per azioni, che tra maggio e agosto 2024 aveva effettuato investimenti in beni strumentali nuovi rientranti nella misura, ordinati prima del 30 marzo 2024 e collegati al sistema informativo dell’azienda entro il 31 dicembre dello stesso anno. 

La società aveva già fruito in compensazione delle prime due quote del tax credit però  non aveva inviato la comunicazione preventiva di cui all’articolo 6 del Dl n. 39/2024, compilando in modo errato la comunicazione di completamento.

Si rammenta che la misura del tax credit di cui si discorre è prevista dall’articolo 1, comma 1057‑bis della legge n. 178/2020 e si riferisce ad un’agevolazione fiscale (nella specie un credito d’imposta) per l’acquisto di beni strumentali nuovi “4.0”, ossia ad elevato contenuto tecnologico, rivolti alla trasformazione digitale dei processi produttivi. L’aiuto consiste nel riconoscimento di una percentuale sulla spesa del bene, con fruizione mediante compensazione.

L’Agenzia delle Entrate, sull’argomento, ha precisato nella sua risposta un punto fondamentale, ossia che i crediti d’imposta maturano con l’investimento, ma non si può fruire degli stessi in compensazione, se non vengono trasmesse  le comunicazioni obbligatorie all’amministrazione.

A tal proposito le Entrate riportano il testo completo dell’articolo 6 del decreto­legge 29 marzo  2024,  n.  39,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  2024,  n.  67,  che ha  introdotto  misure  per  il  monitoraggio  dei  crediti  d'imposta  per  investimenti  in  beni  strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

Esso prevede due tipologie di comunicazioni, quella preventiva e quella di completamento, entrambe obbligatorie e necessarie per fruire del credito d’imposta in compensazione, ferma  la  sussistenza  dei  crediti  sorti  attraverso  la  realizzazione dell'investimento. 

In dettaglio, è stato stabilito che:

  • ­per  gli  investimenti  realizzati  dal  1°  gennaio  2024  al  29  marzo  2024,  il  contribuente  è  tenuto  a  trasmettere  la  sola  comunicazione  di  completamento  degli investimenti;
  • per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto­legge n. 39 del 2024 (ossia dal 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto: 
  1. alla  preventiva  comunicazione,  in  via  telematica,  del  loro  ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile  sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);
  2. alla  trasmissione,  una  volta  completati  gli  investimenti,  di  un'altra comunicazione  al  GSE,  per  aggiornare  le  informazioni  fornite  in  via  preventiva.

Pertanto, la maturazione del credito che sorge con l’investimento resta salva, sebbene tuttavia, in assenza delle comunicazioni obbligatorie, non si può fruire del credito stesso, in quanto esse ne costituiscono una condizione necessaria. 

Nel caso esposto all’Agenzia delle Entrate, la società non aveva trasmesso la comunicazione preventiva, mentre nella comunicazione di completamento aveva errato nell’indicazione della tipologia di investimento temporalmente che non corrispondeva a quella effettiva, nella specie era stata selezionata e l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” e non quella corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.

Nonostante questi errori, la società aveva comunque compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.

Come sanare gli errori

Ciò posto, sulla materia del tax credit 4.0, spiegano le Entrate, si può parlare di due tipologie di violazioni, quelle rimovibili e quelle ravvedibili e per ciascuna di essere si può procedere alla regolarizzazione e all’accesso a sanzioni ridotte attraverso il ravvedimento.

Con  riferimento  alle  modalità  attraverso  cui  sanare  le  violazioni  commesse  compensando le prime due quote dei suddetti crediti d'imposta, le Entrate precisano che: 

  • la  violazione  realizzata  con l'utilizzo in  compensazione  della  seconda  quota  del  credito  nel  mese  di  gennaio  2025  può  essere  rimossa,  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4-ter,  del  decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa   all'anno di commissione della violazione», presentando, nell'ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro;
  • diversamente,  stante il  decorso  del  suddetto termine, la  violazione  realizzata con  l'utilizzo  in  compensazione  della  prima  quota  del  credito  nel  mese  di  dicembre 2024 configura un'ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. Infatti, come  previsto  dall'articolo  13,  comma  4­bis  del  citato  decreto,  «quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4­ter» si applica «la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione».

Si ricorda, inoltre, che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ai sensi dell'articolo 38­bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  29  settembre  1973,  n.  600, pertanto, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame, in situazioni simili a quelle narrate, si dovrà, quindi, procedere  al  riversamento  della  prima  quota  del  credito,  compilando  il  modello  di pagamento F24, nella sezione ''Erario'', con il codice tributo ''6936'' in corrispondenza della somma da indicare nella colonna ''importi a debito versati'' (cfr. le risoluzioni del 13 gennaio 2021, n. 3/E, del 26 luglio 2023, n. 45/E e dell'11 giugno 2025, n. 41/E).

Concludendo,  con il ravvedimento, operato secondo le indicazioni innanzi fornite e versando gli interessi dovuti­ calcolati al tasso legale annuo  dal  giorno  in  cui  le  medesime  sono  state  realizzate  a  quello  in  cui  vengono  effettivamente rimosse ­ è possibile beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

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