Con il completamento della riforma del Terzo Settore, a seguito dell’approvazione del Titolo X del D.Lgs. 117/2017, viene meno la possibilità di applicare la Legge 398/1991 per tutti i soggetti diversi dagli enti sportivi.
Come ormai già noto, dal 1° gennaio 2026 si è definitivamente completata la piena operatività del Codice del Terzo Settore, grazie all’approvazione del Titolo X del medesimo decreto.
Conseguentemente, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non sarà più possibile per tutti gli enti iscritti al RUNTS e per le altre associazioni, applicare il regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 per le entrate di natura commerciale.
La legge 398/1991 rimane applicabile solo più da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche; tuttavia lo stesso regime agevolato non è applicabile per quegli enti sportivi che risultano contemporaneamente iscritti anche al Runts.
La prima considerazione da fare riguarda l’individuazione del momento da cui decorre la disapplicazione della Legge 398/1991 per i soggetti interessati.
Dal momento che la normativa prevede che la cessazione avvenga dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, occorre in primis guardare all’esercizio sociale dell’ente: qualora l’esercizio sociale coincida con quello solare (1° gennaio – 31 dicembre), il regime forfettario non sarà più applicabile a parte dal 1° gennaio 2026.
Differentemente, per i soggetti con l’esercizio a cavallo d’anno, la cessazione avverrà dal 1° giorno successivo a quello di chiusura. Ad esempio, un soggetto con esercizio 1° settembre 2025 - 31 agosto 2026, potrà continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 anche nel 2026, sino al 31 agosto, dovendolo disapplicare solo a partire dal 1° settembre.
Un’altra importante considerazione riguarda le conseguenze per tutti gli enti coinvolti dall’abrogazione della normativa fiscale.
Per i soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si rendono disponibili i regimi forfettari di cui agli articoli 80 e 86 del D.Lgs. 117/2017, ma con un diverso impatto ai fini iva.
In particolare il regime forfettario introdotto dall’articolo 80, applicabile a tutti gli entri del terzo settore, ha una valenza esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini iva non ha alcuna rilevanza.
Conseguentemente, i soggetti interessati ad optare per l’applicazione dello specifico regime forfettario, dovranno necessariamente mantenere una contabilità separata e, soprattutto, dovranno:
- adottare tutti i registri iva previsti dalla normativa corrente;
- procedere con il calcolo delle liquidazioni periodiche ed effettuare i relativi versamenti;
- inviare le Li.Pe.;
- predisporre ed inviare la dichiarazione iva.
Indubbiamente aumentano in maniera considerevole gli adempimenti a carico dell’ente, rispetto a quando lo stesso poteva applicre il regime forfettario della Legge 398/1991, caratterizzato da un gran numero di semplificazioni.
Per quanto riguarda le odv e le aps, iscritte al Runts nell’apposita sezione, è possibile optare per lo speciale regime forfettario, solo a loro riservato, introdotto dall’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017.
Tale regime, del tutto analogo al regime forfettario applicabile alle partite iva individuali, ha indubbiamente il vantaggio di semplificare molto gli adempimenti fiscali e dichiarativi, dal momento che non prevede l’applicazione dell’iva e, ai fini delle imposte dirette, è assolutamente in linea con quanto previsto dalla legge 398/1991.
Indubbiamente, per la maggior parte delle associazioni e degli enti del terzo settore che svolgono anche attività commerciale, diversi dalle odv e dalle aps, si prefigurano nuovi e più complessi adempimenti, che potranno pesare anche in maniera significativa su molti soggetti, con la conseguenza che sarà necessario organizzare sin da subito l’impianto amministrativo e gestionale dell’ente stesso.