 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
News
Abrogazione della Legge 398 per tutti gli Ets

News

Enti del Terzo Settore
torna alle news

Abrogazione della Legge 398 per tutti gli Ets

lunedì, 16 febbraio 2026

Con il completamento della riforma del Terzo Settore, a seguito dell’approvazione del Titolo X del D.Lgs. 117/2017, viene meno la possibilità di applicare la Legge 398/1991 per tutti i soggetti diversi dagli enti sportivi.

Come ormai già noto, dal 1° gennaio 2026 si è definitivamente completata la piena operatività del Codice del Terzo Settore, grazie all’approvazione del Titolo X del medesimo decreto.

Conseguentemente, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non sarà più possibile per tutti gli enti iscritti al RUNTS e per le altre associazioni, applicare il regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 per le entrate di natura commerciale.

La legge 398/1991 rimane applicabile solo più da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche; tuttavia lo stesso regime agevolato non è applicabile per quegli enti sportivi che risultano contemporaneamente iscritti anche al Runts.

La prima considerazione da fare riguarda l’individuazione del momento da cui decorre la disapplicazione della Legge 398/1991 per i soggetti interessati.

Dal momento che la normativa prevede che la cessazione avvenga dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, occorre in primis guardare all’esercizio sociale dell’ente: qualora l’esercizio sociale coincida con quello solare (1° gennaio – 31 dicembre), il regime forfettario non sarà più applicabile a parte dal 1° gennaio 2026.

Differentemente, per i soggetti con l’esercizio a cavallo d’anno, la cessazione avverrà dal 1° giorno successivo a quello di chiusura. Ad esempio, un soggetto con esercizio 1° settembre 2025 - 31 agosto 2026, potrà continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 anche nel 2026, sino al 31 agosto, dovendolo disapplicare solo a partire dal 1° settembre.

Un’altra importante considerazione riguarda le conseguenze per tutti gli enti coinvolti dall’abrogazione della normativa fiscale.

Per i soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si rendono disponibili i regimi forfettari di cui agli articoli 80 e 86 del D.Lgs. 117/2017, ma con un diverso impatto ai fini iva.

In particolare il regime forfettario introdotto dall’articolo 80, applicabile a tutti gli entri del terzo settore, ha una valenza esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini iva non ha alcuna rilevanza.

Conseguentemente, i soggetti interessati ad optare per l’applicazione dello specifico regime forfettario, dovranno necessariamente mantenere una contabilità separata e, soprattutto, dovranno:

  • adottare tutti i registri iva previsti dalla normativa corrente;
  • procedere con il calcolo delle liquidazioni periodiche ed effettuare i relativi versamenti;
  • inviare le Li.Pe.;
  • predisporre ed inviare la dichiarazione iva.

Indubbiamente aumentano in maniera considerevole gli adempimenti a carico dell’ente, rispetto a quando lo stesso poteva applicre il regime forfettario della Legge 398/1991, caratterizzato da un gran numero di semplificazioni.

Per quanto riguarda le odv e le aps, iscritte al Runts nell’apposita sezione, è possibile optare per lo speciale regime forfettario, solo a loro riservato, introdotto dall’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017.

Tale regime, del tutto analogo al regime forfettario applicabile alle partite iva individuali, ha indubbiamente il vantaggio di semplificare molto gli adempimenti fiscali e dichiarativi, dal momento che non prevede l’applicazione dell’iva e, ai fini delle imposte dirette, è assolutamente in linea con quanto previsto dalla legge 398/1991.

Indubbiamente, per la maggior parte delle associazioni e degli enti del terzo settore che svolgono anche attività commerciale, diversi dalle odv e dalle aps, si prefigurano nuovi e più complessi adempimenti, che potranno pesare anche in maniera significativa su molti soggetti, con la conseguenza che sarà necessario organizzare sin da subito l’impianto amministrativo e gestionale dell’ente stesso.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati