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Decesso dei soci nella sas. Come imputare il reddito per trasparenza quando si apre la liquidazione

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Decesso dei soci nella sas. Come imputare il reddito per trasparenza quando si apre la liquidazione

venerdì, 13 febbraio 2026

Con la risposta n. 38/2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta imputazione per trasparenza del reddito e di affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta previsto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 192  del 2024, nonchè degli effetti dello stesso sul costo fiscalmente riconosciuto delle quote di una sas detenute dagli eredi, quando nella società si apre la liquidazione, a seguito del decesso, a breve distanza, di entrambi i soci.

Nell’interpello venivano richiesti chiarimenti in merito alla corretta imputazione del reddito nel periodo ante liquidazione e nel periodo intercorrente tra l'apertura della liquidazione e la  chiusura della società in accomandita semplice, dove i soci erano entrambi deceduti. 

Gli eredi, a seguito del primo decesso, quello della socia accomandante, ritenevano di non aver acquisito lo status di soci (accomandanti) della Società, ma di essere esclusivamente divenuti titolari del diritto a ottenere parte della liquidazione della quota  di capitale sociale spettante al de cuius (cfr. pag. 8 dell'istanza).

Dopo la morte dell’accomandante e, in conformità alle previsioni statutarie, l’unico socio superstite, aveva deciso di non proseguire l'attività d'impresa della Società e, contestualmente, di provvedere al suo scioglimento.

Di conseguenza, la sas è stata posta in liquidazione volontaria. 

Subentro degli eredi con atto inter vivos

Nel fornire risposta, le Entrate evidenziano che nelle società in accomandita semplice, in linea di principio,la morte del socio  accomandante non determina lo scioglimento del rapporto societario rispetto al de cuius,  ma l'automatico subentro degli eredi dello stesso senza la possibilità da parte dei soci  superstiti di opporsi (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 12906 del 18 dicembre 1995,  secondo la quale «[l]'attribuzione della quota sociale, secondo il significato proprio di tali parole, non si esaurisce nella mera attribuzione delsuo valore patrimoniale (nel qual caso la norma sarebbe inutiliter data, corrispondendo tale effetto, all'applicazione delle norme generali sulla successione mortis causa) ma comporta automaticità nell'acquisto dello ''status soci''»).

Sul punto, viene richiamato il testo dell'articolo 182 del TUIR, nella sua formulazione applicabile ratione temporis (ossia, prima delle modifiche introdotte dall'articolo 18 del d.lgs.  n.  192  del  2024, applicabili  solo alle liquidazioni avviate  successivamente alla data  di entrata in  vigore  del citato  decreto  ­ cfr. l'articolo  18, comma  3,  del  d.lgs.  n. 192 del 2024) che, al comma 1 dispone così ''[i]n caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice civile [...]'', mentre, l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n.  322,  stabilisce  che  ''[i]n  caso  di liquidazione  di  società  o  enti  soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la  data  in  cui  si  determino  gli  effetti  dello  scioglimento  della  società  ai  sensi  degli  articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. [...]''.

Dalla lettura combinata delle disposizioni innanzi descritte, si desume che il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'esercizio e quella di apertura della liquidazione costituisce un autonomo periodo d'imposta e che il relativo reddito deve essere imputato, pro quota, ai soggetti che rivestono la qualità di soci della Società alla chiusura di tale periodo.

Nell'ambito  della  disciplina  delle  società  di  persone, infatti, è stato  precisato  che nell'ipotesi di decesso del socio, l'accettazione dell'eredità comporta solo il diritto  alla  liquidazione  della  proporzionale  quota  del  capitale  sociale  spettante  agli  eredi;  questi ultimi, in mancanza di un consenso espresso, non entrano nel  rapporto sociale  ma acquisiscono la posizione di creditori aventi un diritto di natura patrimoniale alla  liquidazione della quota del socio defunto alla data del decesso. 

Pertanto, l'acquisizione della qualità di socio da parte dell'erede non opera iure successioni, ma in virtù di un atto inter vivos che non richiede necessariamente la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti.

Dopo il decesso dell'accomandante e prima della liquidazione il reddito va imputato solo in capo al socio superstite

Nel caso di specie, dunque, in base alla prospettazione dei fatti rappresentata nell’istanza, le Entrate ritengono che i  soggetti a  cui  imputare  il  reddito  della  Società  del  periodo  d'imposta  ante  liquidazione,  vanno individuati  nel  solo  socio  accomandatario, unico in vita all'apertura della procedura di liquidazione.

Per quanto riguarda gli eredi dell’accomandante, invece, gli stessi non avendo acquisito, in  base alle previsioni dello statuto sociale lo status di soci della Società, a seguito della successione del de cuius, sono rimasti esclusivamente titolari del diritto alla liquidazione della quota del capitale sociale spettante al de cuius.

Di  conseguenza,  nel  quadro RO  della  dichiarazione  dei  redditi  della  Società riferita al periodo ante liquidazione, dovrà indicarsi unicamente l'unico socio superstite alla data  dell'apertura della liquidazione, con una quota di partecipazione agli utili pari a 100 per cento.

Reddito da imputare agli eredi dopo il decesso dell'altro socio e la liquidazione della società

A seguito del successivo decesso del socio superstite accomandatario, gli eredi dell’accomandante, sono diventati eredi anche dell’accomandatario nelle medesime percentuali, pertanto, per il periodo d'imposta successivo all'inizio della liquidazione della Società (ossia, quello compreso  tra la data della sua apertura e quella di fine del periodo d'imposta), il relativo reddito di partecipazione della Società dovrà essere imputato agli Eredi, in proporzione alle rispettive quote.

Le  somme  spettanti  agli  Eredi  all'esito  della  procedura  di liquidazione  sono  quelle assoggettabili a tassazione secondo le regole di cui all'articolo 20­bis del TUIR. 

Al  riguardo, la  richiamata previsione qualifica quali  redditi di partecipazione e,  pertanto,  redditi  d'impresa, i  redditi  compresi  nelle  ''somme attribuite o nel valore normale  dei  beni  assegnati  ai  soci''  delle  società  di  persone  o  ai  loro  eredi  in  caso  di  liquidazione,  rinviando  nel  contempo,  ai  soli  fini  della  determinazione  del reddito  da  assoggettare  a  tassazione,  alle  regole  dettate  dal  legislatore  per  gli  utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali di cui all'articolo 47, comma 7, del TUIR, disposizione che definisce le modalità da seguire per determinare l'importo da  assoggettare a tassazione in capo al singolo soggetto.

Determinazione dei redditi

Spiegano le Entrate che la determinazione di detti redditi dovrà avvenire, quindi, ai sensi della normativa richiamata, in base alla differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni riconosciuti a ciascun erede e il costo fiscalmente riconosciuto della rispettiva quota di partecipazione. 

La tassazione  avrà  riguardo  a  redditi  compresi  nelle  somme liquidate  agli  Eredi  che non hanno già formato oggetto di tassazione mediante imputazione per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. Resta fermo che laddove la liquidazione non si protragga per  più  di  tre  esercizi  e  venga  redatto  il  bilancio  finale  di  liquidazione,  il  reddito  sarà determinato  e  tassato  in  via  provvisoria,  salvo  conguaglio  in  base  al  bilancio  finale (cfr. articolo 182, comma 2, del TUIR); altrimenti, i ''redditi così determinati, ancorché già tassati  separatamente  a  norma  degli  articoli  17  e  21,  si  considerano  definitivi  e  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza''.

Al  riguardo,  si  ritiene  che,  al pari,  rispetto alle  somme imputate  ai  soci  delle società di cui all'articolo 5 del TUIR in caso di liquidazione, anche a quelle imputate nel caso in esame agli Eredi a seguito della liquidazione della Società ovvero della rispettiva quota nella stessa Società troverà applicazione la tassazione separata prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera l), del TUIR  (secondo il quale sono soggetti a tassazione separata i  ''redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni'').

Dal lato della Società, si precisa che l'attribuzione agli Eredi dei redditi derivanti dalla liquidazione non fa affiorare alcun componente negativo, trattandosi di un'ordinaria procedura liquidatoria.

Sull'affrancamento straordinario

Per quanto concerne, infine, l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta, l’amministrazione finanziaria richiama l’articolo 14  del  d.lgs.  n.  192  del  2024 e l’articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, attuativo della summenzionata disposizione ed evidenzia che, non avendo gli eredi acquisito lo status di soci della società ed essendo rimasti, per quanto concerne la posizione del socio accomandante (primo deceduto), titolari esclusivamente del diritto alla quota di liquidazione del patrimonio sociale, restano esclusi dall’applicazione dell’affrancamento straordinario. 

 

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