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Metalmeccanici (Industria) e le novità di febbraio 2026

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Metalmeccanici (Industria) e le novità di febbraio 2026

giovedì, 19 febbraio 2026

A febbraio 2026, ai lavoratori del Settore Metalmeccanici (Industria), ci saranno importanti novità.

Novità

L’accordo di rinnovo 22 novembre 2025, con vigenza contrattuale del 22-11-2025/30-06-2028, si applica ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti. L’accordo in esame prevede per il mese di febbraio 2026 le seguenti novità:

  • Welfare: a decorrere dall'anno 2026, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 250 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.Per il solo anno 2026 l'importo annuale, pari a 250 euro, è messo a disposizione entro il mese di febbraio;
  • Quota associativa straordinaria: le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 10 febbraio e fino al 15 aprile 2026, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30,00 euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno di ciascuno dei predetti anni. Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di aprile 2026, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2026. Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate. Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a ASSOCIAZIONE FIM, FIOM e UILM presso la BPER BANCA SPA, Roma, IBAN IT 97H0538703202000004590400;
  • Contributi sindacali: con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali. La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell’1% del minimo tabellare in vigore nel mese di giugno di ciascun anno, per tredici mensilità all’anno. Il contributo così determinato per ciascun anno avrà decorrenza dal successivo mese di luglio. Restano salve le condizioni in atto che prevedano contributi sindacali di importo superiore. Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente. Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo da inserire nella busta paga suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda rimessa al medesimo sindacato. L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di giugno di ciascun anno dalle Organizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi. Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati. Con cadenza annuale, entro il mese di marzo, le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto potranno chiedere alle aziende, con riscontro, di norma, entro 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy, l’elenco nominativo dei dipendenti con la delega in favore della loro Organizzazione in essere. Tali dati potranno essere forniti per il tramite dell’Associazione territoriale imprenditoriale a cui l’azienda aderisce o conferisce mandato.
    Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1%.
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