Con provvedimento Prot. n. 50559/2026 del 10.02.2026, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per le Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Tale adempimento è finalizzato, come noto, alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
L’aggiornamento prevede ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte con la legge 2027/2024 (legge di bilancio 2025), principalmente relative alle aliquote:
- 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse;
- 36% negli altri casi.
Il tracciato della comunicazione è stato, quindi, implementato al fine di consentire agli amministratori di condominio di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione attinente al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare.
In dettaglio, l’amministratore comunica il requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare:
- in via facoltativa, per il 2025;
- solo qualora il condòmino l’abbia comunicata all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa (e quindi entro il 31.12.2025, per le spese 2025).
In base al Provvedimento, poi “esce” dalla comunicazione il bonus verde, non più in vigore, mentre trova collocazione, per il Superbonus, l’aliquota del 65% in vigore nel 2025.
Da ricordare, in caso di Superbonus, la FAQ 21.2.2025 con la quale l’Agenzia Entrate ha precisato che in base al precedente provv. 21.2.2024 n. 53174 gli amministratori di condominio sono esonerati dalla trasmissione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, di cui all'art. 121 del DL 34/2020.